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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29819/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere differenze retributive e il pagamento di una parte del TFR. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la corte d'appello aveva rigettato l'appello della società, ritenendo non provata la tesi difensiva sulla corretta corresponsione delle somme e sulla attendibilità della documentazione prodotta (buste paga, testimonianze e conteggi), e richiamando inoltre il principio di irriducibilità della retribuzione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame e violazione degli artt. 287 ss. e 288, comma 4, c.p.c. per non avere la corte considerato un secondo atto di appello depositato dopo la correzione della sentenza di primo grado, sostenendo che il provvedimento di correzione avrebbe inciso sul contenuto decisorio e sarebbe stato adottato in violazione del contraddittorio; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame, per avere riconosciuto differenze retributive nonostante la presenza di buste paga firmate per ricevuta e per avere invertito o mal applicato l'onere della prova; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 474 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. e omesso esame, per non avere considerato che dopo la sentenza di primo grado sarebbero stati eseguiti pagamenti parziali in conto TFR e per spese di lite, documentati in atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il secondo appello era un gravame nuovo e non risultava provata la sua riunione all'appello deciso dalla corte territoriale; inoltre il motivo difettava di specificità e decisività. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché formulato in modo promiscuo e oscuro, fondato su censure di merito sulla valutazione della prova e non su reali violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c.; la Corte ha ribadito che tali norme sono violate solo in casi specifici, non per contestare la mera ricostruzione del materiale istruttorio. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la corte d'appello si era limitata a confermare la decisione di primo grado e che eventuali pagamenti successivi possono rilevare in sede esecutiva; in ogni caso il motivo non scalfiva l'assorbente ratio decidendi fondata sulla mancata prova del pagamento del TFR. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso la sussistenza nei motivi proposti

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di correzione di errore materiale della sentenza

  • art. 288, comma 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del procedimento di correzione della sentenza di primo grado

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la loro violazione non deriva dalla mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo da ipotesi di utilizzo di prove non dedotte, prove d'ufficio oltre i limiti, mancato rispetto delle prove legali o attribuzione di valore di piena prova a elementi liberamente valutabili

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, e non quando si contesta l'apprezzamento delle prove o l'esito della valutazione probatoria

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto alla questione del pagamento del TFR

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto dedotto non risulta specificamente trascritto e collegato agli atti processuali rilevanti, oppure se non è dimostrata la sua decisività rispetto alla decisione impugnata.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il semplice apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; essa ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, prova d'ufficio fuori dai limiti consentiti, disattende una prova legale o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice di merito ripartisce in modo errato l'onere della prova tra le parti; non è configurabile quando la critica riguarda la sufficienza o l'attendibilità della prova valutata dal giudice.
  • Le allegazioni relative a pagamenti successivi alla sentenza di primo grado non incidono necessariamente sulla tenuta della decisione di merito e possono essere fatte valere in sede esecutiva, se la sentenza si limita a confermare il credito accertato.
  • Un motivo di ricorso che cumuli censure eterogenee di merito e di legittimità senza una chiara distinzione tra i vizi denunciati è inammissibile per difetto di specificità e chiarezza.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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