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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31456/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una parte, destinataria di un atto di precetto fondato su un decreto di liquidazione del compenso di un ausiliario del giudice, ha promosso opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contestando il diritto della controparte di procedere a esecuzione forzata per l'intero importo intimato. In primo grado l'opposizione è stata accolta solo parzialmente: è stata esclusa una quota del credito già pagata e ridotto in parte il compenso per l'atto di precetto, mentre il resto delle doglianze è stato respinto. In appello la soccombente ha insistito sulla pretesa di subordinare il pagamento alla consegna di documentazione tecnica e sulla contestazione di spese e accessori; la corte territoriale ha dichiarato inammissibile o infondato l'appello, ritenendo tra l'altro che la domanda relativa alla consegna dei documenti fosse nuova e comunque estranea al giudizio di opposizione, che le contestazioni su fattura e calcolo fossero generiche e non supportate da prova di ulteriori pagamenti, che gli accessori fossero dovuti ex lege e che la compensazione delle spese fosse giustificata dalla soccombenza reciproca/parziale. Con il ricorso per cassazione la stessa parte ha articolato quattro motivi: nullità della sentenza per asserita decisione anticipata prima della scadenza dei termini per memorie ex art. 190 c.p.c.; violazione dell'art. 116 c.p.c. e nullità della sentenza per aver ritenuto nuova e generica la domanda/motivo sull'esigibilità del credito subordinata alla consegna dei documenti e per non avere valutato le prove; violazione dell'art. 92 c.p.c. per la confermata compensazione integrale delle spese di primo grado nonostante l'accoglimento parziale dell'opposizione; violazione dell'art. 96 c.p.c. per il mancato riconoscimento della responsabilità aggravata della creditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, trattandosi di opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale non si applica e il termine ex art. 190 c.p.c. era comunque spirato al momento della decisione d'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decisiva della sentenza impugnata, cioè che l'asserita condizione di pagamento andava fatta valere nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, titolo esecutivo posto a base del precetto; inoltre la censura sull'art. 116 c.p.c. era inconferente e le doglianze di merito erano generiche. Ha reputato inammissibile e comunque manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando che la compensazione delle spese è sindacabile solo in negativo e che, nel caso concreto, la parziale soccombenza dell'opponente costituiva giusta ragione di compensazione. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, anche il quarto motivo: la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata, e nel caso non era ravvisabile temerarietà nel precetto relativo a un credito effettivamente sussistente, sia pure per importo inferiore a quello intimato. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e sono stati richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata minacciato con precetto.

  • art. 190 c.p.c.

    Il termine per il deposito delle memorie finali era già spirato; nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è inammissibile se non consente di individuare con chiarezza i capi impugnati e il quantum appellatum.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima in presenza di reciproca soccombenza o accoglimento solo parziale delle domande.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave ed è apprezzamento del giudice di merito se congruamente motivato; il rigetto della censura ha comportato la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua evocazione è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito in conformità alla proposta resa in camera di consiglio, con declaratoria di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Procedimento camerale seguito per la decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, sicché il termine per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. va calcolato senza arresto estivo.
  • Un motivo di appello o di ricorso è inammissibile se non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la critica deve investire la ragione giuridica decisiva posta a fondamento della decisione.
  • La pretesa di subordinare l'adempimento di un credito al verificarsi di una condizione estranea al titolo esecutivo deve essere fatta valere nel giudizio in cui si contesta il titolo, non nel successivo giudizio di opposizione al precetto fondato su quel titolo.
  • In tema di spese processuali, la compensazione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'assenza di una motivazione non illogica o erronea; la soccombenza reciproca o l'accoglimento soltanto parziale delle domande costituiscono giusta ragione di compensazione.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone mala fede o colpa grave e l'apprezzamento della sua sussistenza spetta al giudice di merito, con sindacato di legittimità limitato alla congruità della motivazione.
  • Non integra comportamento temerario la notifica di un precetto basato su un credito effettivamente esistente, anche se contestato nel suo esatto ammontare o ridotto in sede giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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