Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per più reati di bancarotta fraudolenta (per distrazione e documentale) in relazione ai fallimenti di Pielle Shoes s.r.l., Pielle Trading s.r.l. e CDM Paper Group s.p.a. Le censure principali contestavano: errata qualificazione di Pieraccini quale amministratore di fatto; inattendibilità e contrastività delle dichiarazioni dei testi (es. Quilici, Pieri, Garini); insufficienza e vizi probatori rispetto all'apporto causale e all'elemento soggettivo; possibile riqualificazione di alcune condotte in bancarotta preferenziale; omissione di esame di un secondo atto di ricorso in sede di Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. In particolare ha confermato la correttezza della valutazione di merito circa la qualifica di "amministratore di fatto" basata su indici sintomatici (presenza continuativa, direttive ai dipendenti, rapporti con fornitori, ruolo operativo), ha ritenuto regolare la valutazione dell'attendibilità dei testi in presenza di riscontri incrociati, ha escluso la necessità di deleghe formali per l'amministrazione di fatto e ha ritenuto non sufficienti le doglianze difensive presentate in modo generico o senza allegare gli atti processuali necessari per l'autosufficienza del ricorso. Va inoltre segnalato che preliminarmente erano intervenute pronunce (una di inammissibilità e successivamente l'accoglimento di un rimedio straordinario che aveva rimesso la questione a giudizio rescissorio) ma, nel giudizio deciso con la presente pronuncia, le doglianze sul merito sono state respinte.
Norme richiamate
richiamata dalla difesa ma ritenuta inconferente con la fattispecie per come ricostruita: la Corte evidenzia che la contestazione si fonda sul ruolo di fatto e non su profili civilistici richiamati dalla difesa
artt. 216 e 223 legge fallimentare
art. 216 e art. 223 l.fall.
richiamati in riferimento alla disciplina della bancarotta; la Corte afferma che l'amministratore di fatto assume gli stessi doveri e responsabilità penalmente rilevanti dell'amministratore di diritto
norme sull'assunzione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali e sul testimone assistito: la Corte valuta l'attendibilità dei testi tenendo conto dello status processuale e dei riscontri
riferito allo status di teste assistito; la Corte ha applicato le regole di valutazione probatoria speciali previste per tali dichiarante e ha richiesto l'esistenza di riscontri
principi giurisprudenziali citati
varie pronunce di legittimità richiamate in motivazione
la Corte si è richiamata a precedenti di legittimità che definiscono gli "indici sintomatici" per riconoscere la qualifica di amministratore di fatto e la responsabilità penale per reati fallimentari
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" non richiede cariche formali o deleghe scritte: è decisiva la valutazione di indici sintomatici (presenza continuativa, direttive ai dipendenti, rapporti con fornitori, ruolo decisionale operativo).
- La testimonianza di soggetti "assistiti" o potenzialmente interessati può essere valutata e apprezzata se esistono riscontri esterni e depositi coerenti; le censure generiche sull'inattendibilità senza indicazione di specifici contraddetti sono deboli in sede di legittimità.
- Essere beneficiario finale di trasferimenti societari è un elemento probatorio rilevante che, se collegato a indici gestori, aiuta a fondare la responsabilità penale per distrazione; fatture formali non valgono se manca una prestazione reale e congrua a giustificarne l'ammontare.
- In materia di reati fallimentari l'amministratore di fatto assume l'intera gamma dei doveri dell'amministratore di diritto e può rispondere per tutta l'attività illecita della società anche se non beneficiario diretto di ogni singola distrazione.
- In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti: deduzioni meramente enunciate o prive di allegazione o trascrizione degli atti decisivi vengono frequentemente dichiarate inammissibili o infondate.
- Proceduralmente, se più atti di impugnazione sono posti, occorre che il giudice di legittimità ne esamini effettivamente i contenuti; l'omesso esame può comportare rimessione o rescissione, ma il merito sarà comunque valutato alla luce degli elementi di prova concreti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39968/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39969/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39971/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39972/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39974/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39975/2024 del 30/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →