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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30064/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

I debitori esecutati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione all'esecuzione avverso la procedura esecutiva promossa nei loro confronti dalla società mandataria del soggetto cessionario del credito. Il ricorso era affidato a un unico motivo, ma il testo non ne specifica il contenuto sostanziale, poiché la Corte decide esclusivamente su una questione preliminare di tempestività. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 12 maggio 2021 e non risultava notificata; pertanto trovava applicazione il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dalla pubblicazione. Poiché si trattava di opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini non era applicabile. Il termine scadeva quindi il 12 novembre 2021, mentre il ricorso era stato avviato per la notifica solo il 17 novembre 2021, con conseguente tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha escluso la sospensione feriale, trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione, e ha conseguentemente ritenuto tardivo il ricorso notificato dopo la scadenza del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata non sia stata notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c.
  • Nelle controversie di opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica al termine lungo per impugnare.
  • La tardiva proposizione del ricorso per cassazione determina la sua inammissibilità, anche se il ricorso è affidato a un unico motivo non esaminato nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la soccombenza del ricorrente quanto alle spese e l'applicazione, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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