Cassazione Civile, Ordinanza n. 09999/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, emesso per omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA, il contribuente aveva visto respingere sia il ricorso dinanzi alla CTP sia l'appello dinanzi alla CTR. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 in tema di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti cosiddetti "a tavolino". Ha sostenuto che l'accertamento riguardava anche l'IVA, quindi tributo armonizzato, e che, se l'Ufficio avesse attivato il contraddittorio preventivo, egli avrebbe potuto produrre fatture e documenti giustificativi dei costi sostenuti nell'anno, con possibile esito diverso del procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la CTR aveva erroneamente escluso l'applicabilità del contraddittorio preventivo sul presupposto che si trattasse di accertamento a tavolino e di tributi non armonizzati, senza considerare che l'atto aveva a oggetto anche l'IVA, tributo armonizzato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione, per erronea applicazione, dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000
La censura è stata incardinata come vizio di violazione di legge, per contestare la decisione di merito che aveva escluso il contraddittorio preventivo.
Le garanzie previste da tale norma operano solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino.
È stato richiamato per evidenziare l'intervento legislativo successivo che ha esteso il contraddittorio endoprocedimentale, con efficacia dal 18 gennaio 2024.
art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 219 del 2023
Ha inserito l'art. 6-bis nello Statuto del contribuente, ma con efficacia differita al 18/01/2024.
Norma processuale richiamata per la deduzione del motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali relativi anche a tributi armonizzati, l'Amministrazione finanziaria deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto lesivo.
- La violazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve allegare in giudizio le specifiche difese che avrebbe potuto spendere nel procedimento e dimostrare che esse non siano pretestuose e che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolte nei locali del contribuente, ma non agli accertamenti cd. a tavolino.
- Quando l'atto di accertamento riguarda anche l'IVA, il giudice di merito non può escludere il contraddittorio limitandosi a qualificare l'accertamento come a tavolino, dovendo verificare la natura armonizzata del tributo e le concrete allegazioni difensive del contribuente.
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