Cassazione Penale, Ordinanza n. 29839/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 27 ottobre 2025, aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Brindisi del 21 maggio 2021 limitatamente a un reato del procedimento n. 4712/2018 r.g.n.r., ritenendo che il fatto fosse diverso da quello contestato, e aveva conseguentemente ridotto la pena inflitta con riferimento a un secondo reato, rigettando il resto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sul presupposto asseritamente errato di precedenti per reati omogenei, mentre le precedenti condanne sarebbero state per reati eterogenei; secondo, censurando l'eccessività della pena e l'applicazione dell'aumento per recidiva, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato i criteri della giurisprudenza di legittimità sui presupposti della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di quelle già svolte in appello e non si confrontassero con la motivazione della Corte di appello di Lecce. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo specifico sull'abitualità del comportamento, richiamando dal casellario una condanna per violazione dell'art. 76 d.lgs. 159/2011, una per art. 650 c.p. e, nel presente procedimento, una violazione dell'obbligo di soggiorno; la difesa si era limitata a contestare l'omogeneità delle condotte in termini incompatibili con l'art. 131-bis, comma 4, c.p. Quanto alla recidiva, la motivazione della Corte territoriale sulla ricaduta nel crimine a breve distanza e sulla mancanza di positiva evoluzione della personalità è stata ritenuta non efficacemente censurata, poiché il ricorso conteneva argomenti generici e manifestamente infondati. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il comportamento è abituale; l'abitualità può ricorrere quando l'agente abbia commesso più reati della stessa indole o reati che, pur previsti da diverse disposizioni, presentino caratteri fondamentali comuni per natura dei fatti o dei motivi.
È richiamato come parametro per qualificare reati diversi ma accomunati da caratteri fondamentali comuni ai fini della valutazione dell'abitualità rilevante ex art. 131-bis c.p.
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
È indicato come precedente condanna rilevante nel giudizio sull'abitualità del comportamento ai fini dell'art. 131-bis c.p.
È indicato come precedente condanna rilevante nel giudizio sull'abitualità del comportamento ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione specifica e autonoma della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il requisito dell'abitualità del comportamento può desumersi da precedenti condanne per reati della stessa indole o per reati diversi ma accomunati da caratteri fondamentali comuni, secondo il criterio richiamato dall'art. 131-bis, comma 4, c.p.
- La mera contestazione dell'eterogeneità formale dei precedenti non è sufficiente a superare una motivazione che valorizzi la sostanziale omogeneità delle condotte o dei motivi criminosi.
- La censura sulla recidiva è inammissibile o manifestamente infondata quando non si confronta con la motivazione del giudice di merito sulla ricaduta nel crimine a breve distanza dalle pregresse condotte e sulla conseguente assenza di positiva evoluzione della personalità.
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