Sentenza del 07/08/2015 n. 16594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che la cartella relativa all'IRPEF 1992, notificata il 1 ottobre 1999 dopo la consegna del ruolo al concessionario il 29 giugno 1999, non fosse tardiva. Secondo l'Amministrazione, avrebbe dovuto applicarsi la proroga prevista dall'art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 1998. La CTR aveva invece ritenuto decaduta l'Amministrazione, poiché la cartella non era stata notificata entro il termine previsto dalla normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa fiscale. Ha affermato che, per le cartelle derivanti da liquidazione o controllo delle dichiarazioni, non è sufficiente che il ruolo sia stato consegnato al concessionario entro il termine: occorre anche che la cartella sia notificata al contribuente entro il termine decadenziale applicabile. Nel caso concreto, la notifica del 1 ottobre 1999 era tardiva, poiché il termine prorogato scadeva il 30 giugno 1998. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.200 euro per compensi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni
La norma disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. La pretesa derivante da tale procedimento deve essere portata a conoscenza del contribuente mediante notifica della cartella entro il termine decadenziale previsto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 1
Individua il termine decadenziale per l'attività dell'Amministrazione. Nel quadro normativo applicabile, il termine rileva anche per la tempestiva iscrizione a ruolo e, secondo la fattispecie, per la notifica della cartella.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1
Concorre a determinare il termine entro il quale il ruolo deve essere formato e reso esecutivo, in collegamento con l'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24
Disciplina la consegna del ruolo al concessionario e costituisce il riferimento per il computo del termine successivo entro il quale, nei casi di controllo formale, deve essere notificata la cartella.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 9, comma 2
Prevede una proroga dei termini in scadenza al 31 dicembre 1998. La Corte ha ritenuto che la proroga si applicasse anche alla notificazione delle cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis, ma ha comunque rilevato che la notifica effettuata il 1 ottobre 1999 era successiva al termine prorogato del 30 giugno 1998.
Ha introdotto una disciplina volta a garantire che la cartella di pagamento sia notificata al contribuente entro un termine certo di decadenza, tutelando l'interesse alla conoscenza tempestiva della pretesa tributaria. La disciplina è stata applicata anche ai giudizi pendenti, alle condizioni indicate dalla Corte.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lettera b
Regola l'applicazione della disciplina ai procedimenti relativi a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, con la specifica eccezione dei ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.
Massime di principio
- Nei procedimenti tributari fondati sulla liquidazione automatizzata o sul controllo formale della dichiarazione, il rispetto del termine per la formazione o consegna del ruolo non è necessariamente sufficiente: deve essere verificata anche la tempestività della notifica della cartella al contribuente.
- Quando la legge stabilisce un termine decadenziale per l'esercizio della pretesa tributaria, l'Amministrazione deve dimostrare documentalmente il rispetto di tutte le scansioni temporali applicabili.
- Le proroghe dei termini tributari devono essere interpretate verificando con precisione sia la scadenza originaria sia il tipo di adempimento cui si riferiscono, inclusa, ove previsto, la notificazione della cartella.
- La tutela del contribuente richiede che la pretesa fiscale sia resa conoscibile entro termini certi; una notifica tardiva può comportare la decadenza dell'Amministrazione e l'annullamento della pretesa.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra rettifica cartolare e controllo formale, perché possono applicarsi termini diversi per l'iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella.
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