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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12088/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e detenzione/porto di materiale esplosivo, deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente ha sostenuto che il tempo decorso dalla presunta cessazione dell'attività associativa (contestata 'almeno sino alla primavera del 2019') avrebbe dovuto superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (cd. "tempo silente"), così rendendo non necessaria la misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazioni logiche e congrue basate sulle emergenze istruttorie, confermando che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. non risultava superata. Pur riconoscendo che il 'tempo silente' può in astratto incidere sulla presunzione, la Corte ha osservato che tale elemento può valere solo se l'intervallo temporale e l'assenza di ulteriori condotte rendono ragionevole la conclusione di non pericolosità. Nel caso di specie il Tribunale ha valutato che circa tre anni di silenzio non erano sufficienti, alla luce della gravità dei fatti (uso di armi, esplosivi, attentati incendiari, controllo del territorio), a escludere il pericolo di immediata ripresa dell'attività criminale. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso; la gravità e le modalità dell'associazione contribuiscono a fondare la presunzione di esigenze cautelari e a valutare il grado di pericolosità.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie. Tale presunzione può essere superata da elementi di fatto, tra cui il 'tempo silente', ma la valutazione spetta al giudice di merito e dipende dalla concretezza e dalla durata dell'intervallo temporale rispetto al grado di pericolosità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per il ricorso inammissibile; comporta la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende, secondo quanto operato nella sentenza (euro 3.000).

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata in rapporto alla valutazione del tempo decorso; ha inciso sull'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., richiedendo valutazioni più attente del tempo silente.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Norma procedurale richiamata in relazione al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero ai sensi della citata disposizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020 (Rv. 279728)

    Precedente interpretativo che riconosce rilevanza al 'tempo silente' come elemento idoneo a superare la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., purché il periodo trascorso e l'assenza di condotte integrino un quadro che renda ragionevole ritenere cessata la pericolosità.

Massime di principio

  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è assoluta: può essere superata dal cosiddetto 'tempo silente', ma solo quando l'intervallo temporale e l'assenza di condotte sopravvenute rendono ragionevole ritenere cessata la pericolosità.
  • La indicazione temporale nell'imputazione (contestazione aperta o chiusa) ha valenza processuale per delimitare il thema decidendum e non costituisce di per sé prova della cessazione o prosecuzione dell'attività criminosa.
  • Spetta al giudice di merito valutare concretamente se il tempo trascorso e le risultanze istruttorie superano la presunzione ex lege; tale valutazione di fatto, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
  • La gravità dei fatti e gli elementi che dimostrino controllo del territorio, uso di armi o esplosivi e ripetuti attentati possono giustificare il mantenimento della misura cautelare anche dopo anni di apparente 'silenzio'.
  • Il ricorso in Cassazione privo dei requisiti di ammissibilità può determinare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque necessario che il ricorso critichi compiutamente la motivazione e la valutazione di fatto del giudice di merito.

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