Cassazione Penale, Sentenza n. 7060/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 416-ter c.p. e travisamento della prova per omessa valorizzazione dell'assoluzione penale (2019) di Friscia, sostenendo che non si poteva ritenere la sua intraneità al sodalizio; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle intercettazioni (27 maggio 2022), rilevando che Friscia agiva "uti singulus" e quindi mancava prova di un accordo esplicito sulla modalità di procacciamento del consenso; 3) eccessiva valorizzazione degli estratti intercettati e illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari (contestazione della valutazione di reiterazione e della consapevolezza del carattere illecito dell'appoggio). In sostanza il ricorrente chiede la riconsiderazione della valutazione delle intercettazioni e l'esclusione del requisito della caratura mafiosa e dell'accordo politico-mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate e, in larga parte, rimprovero al ricorrente di proporre una valutazione meramente alternativa e "atomistica" degli elementi indiziari, vietata in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato globalmente e sinergicamente le intercettazioni e gli elementi investigativi, tra cui l'uso ricorrente del termine "noialtri" da parte di Friscia, le accordanze concernenti modalità di voto e la disponibilità del ricorrente a soddisfare le esigenze del gruppo. La Cassazione ha inoltre ribadito i limiti del sindacato sul merito in materia di valutazione delle intercettazioni (controllo solo per manifesta illogicità). Ha confermato la sussistenza di gravi indizi e l'attualità dell'esigenza cautelare (art. 274 lett. c c.p.p.), dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma contestata (scambio elettorale politico-mafioso). La Corte consente la valutazione indiziaria degli accordi tra candidato e soggetti legati alla mafia purché i singoli elementi siano valutati globalmente; non consente però che la Cassazione riformuli ex post una diversa lettura dei fatti.
Richiamato rispetto alla caratura mafiosa di Friscia: la precedente assoluzione dal reato associativo per fatti passati non esclude che indagini successive possano dimostrare l'intraneità o la rilevanza criminale attuale.
Norma sul riesame: il provvedimento impugnato è quello di conferma della misura cautelare resa in sede di riesame ai sensi di questo articolo.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento dell'esigenza cautelare speciale-preventiva ritenuta attuale dal Tribunale e confermata dalla Cassazione in presenza di indizi di possibile reiterazione e dell'impegno del candidato a soddisfare esigenze del sodalizio.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e degli indizi in materia cautelare va fatta in modo unitario e sinergico; non è consentita una valutazione frazionata o atomistica dei singoli elementi dal giudice di legittimità.
- La Corte di Cassazione non riformula il giudizio di merito sulle prove (intercettazioni) salvo che emergano manifeste illogicità o vizi giuridici nella motivazione del giudice di merito.
- La precedente assoluzione dell'interlocutore per fatti passati non impedisce che elementi investigativi successivi consentano di ritenere la sua caratura mafiosa o la sua efficacia di procacciamento di voti per finalità del sodalizio.
- Se l'intraneus (soggetto interno) afferma di agire 'uti singulus', resta comunque questione fattuale la prova di un accordo espresso sulle modalità di procacciamento: ciò dipende dall'interpretazione complessiva delle conversazioni e del contesto investigativo.
- Per opporsi con successo a una conferma di misura cautelare in casi di scambio elettorale-politico-mafioso è necessario dimostrare errori di diritto, incoerenze logiche o l'assenza di gravi indizi nel loro complesso, non una semplice rivalutazione alternativa delle singole intercettazioni.
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