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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00388/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di primo grado instaurato nel 2006 e poi proseguito in appello davanti alla Corte d'appello di Napoli. All'udienza fissata nel procedimento di appello, nessuna delle parti compariva e la Corte territoriale, facendo riferimento all'art. 309 c.p.c., dichiarava estinto il giudizio e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, affermando che non vi fossero state costituzioni dopo il deposito di note di trattazione cartolare. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., sostenendo che, nel regime applicabile ratione temporis, non fosse consentita la dichiarazione di estinzione ma soltanto la cancellazione della causa dal ruolo; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020, assumendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto trascurare le note di trattazione depositate tre giorni prima dell'udienza, non essendo perentorio il termine di cinque giorni previsto dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che per i giudizi instaurati prima della riforma del 2008, in caso di mancata comparizione delle parti alla nuova udienza, l'art. 181 c.p.c. prevedeva soltanto la cancellazione della causa dal ruolo e non anche la dichiarazione di estinzione del giudizio. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e ha disposto rinvio restitutorio alla medesima Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime processuale anteriore alla riforma dell'art. 181 c.p.c. operata nel 2008, la mancata comparizione di entrambe le parti alla nuova udienza non consente la dichiarazione di estinzione del giudizio, ma soltanto la cancellazione della causa dal ruolo.
  • La disciplina introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, che collega alla mancata comparizione la dichiarazione di estinzione oltre alla cancellazione dal ruolo, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della novella.
  • La disciplina dell'inattività delle parti prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c. si applica anche al rito del lavoro, con la conseguenza che, in caso di assenza di entrambe le parti, occorre fissare una nuova udienza e, solo nel regime normativamente previsto, adottare il provvedimento conseguente.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto perché assorbente rispetto alla questione posta da altri motivi, questi ultimi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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