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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10864/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15/09/2025. Uno dei ricorrenti era stato ritenuto responsabile di ricettazione per avere venduto gioielli provento di furto commesso dall'altra ricorrente; l'altra ricorrente era stata ritenuta responsabile di furto aggravato dalla destrezza, per la capacità 'distrattiva' usata ai danni di un gioielliere durante la commissione del fatto. Entrambi i ricorsi riproponevano sostanzialmente le medesime doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito. In cassazione si lamentava, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto che le censure non scalfissero la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente ripetitive di quelle già esaminate in appello, quindi non specifiche e solo apparenti. La valutazione della Corte territoriale sulla responsabilità per ricettazione e sulla sussistenza della destrezza nel furto è stata considerata logica, congrua e non manifestamente illogica, dunque non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È richiamato per qualificare la condotta di uno degli imputati come ricettazione, in ragione della vendita di gioielli provenienti da furto.

  • art. 625 c.p.

    È evocato indirettamente tramite il riferimento alla 'destrezza' come modalità del furto aggravato.

  • art. 616 c.p.p.

    Impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza effettiva critica argomentata, i motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della ricostruzione fattuale quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
  • La nozione di 'destrezza' nel furto può essere integrata anche da una capacità distrattiva dell'agente idonea a sorprendere o deviare l'attenzione della vittima durante la sottrazione.
  • La vendita di beni provento di furto consente di affermare la ricettazione quando la ricostruzione dei fatti consenta di ritenere provata la provenienza illecita dei beni e la consapevolezza dell'agente, non essendo sufficiente una diversa ipotesi difensiva non supportata da riscontri.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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