Cassazione Penale, Sentenza n. 29710/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere (reato: art. 74 d.P.R. 309/1990), dopo che il GIP aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale non ha valutato correttamente elementi nuovi (decorso del tempo, encomio per mediazione occasionale, attività di cuoco in carcere, legami lavorativi e proprietà di un bar) e ha dato rilievo eccessivo alla mera ipotesi di frequentazione del domicilio da parte di soggetti legati allo spaccio; (ii) violazione dell'art. 275 c.p.p. per mancata motivazione circa l'idoneità esclusiva della misura custodiale e mancata argomentazione sul pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale che ha ricostruito la vicenda, richiamando l'ordinanza genetica e i provvedimenti del riesame e della Cassazione, e ha rilevato che le condotte criminose sono state poste in essere anche durante gli arresti domiciliari. Ha confermato che il giudicato cautelare è cristallizzato e che elementi quali il mero decorso del tempo, l'encomio occasionale o l'attività svolta in carcere non costituiscono novità tali da attenuare le esigenze cautelari. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di reato correlate agli stupefacenti; indica il capo di imputazione cui si riferiscono le esigenze cautelari valutate nei provvedimenti impugnati.
Norma processuale sulla motivazione dei provvedimenti cautelari; il ricorrente invocava una carenza motivazionale circa l'idoneità esclusiva della misura custodiale, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valorizzato le circostanze e motivato la scelta di ripristinare la custodia.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 45843/14-06-2018; Sez. 5, n. 39792/29-05-2017)
Principi secondo cui il mero decorso del tempo e la corretta osservanza degli obblighi della misura cautelare non costituiscono elementi nuovi idonei a giustificare un'attenuazione delle esigenze cautelari e la rimodulazione in melius della misura.
Massime di principio
- La formazione del "giudicato cautelare" cristallizza il quadro indiziario e le esigenze cautelari: per ottenere una riconsiderazione in senso meno afflittivo è necessario apportare elementi nuovi, concreti e rilevanti, non meri comportamenti ordinari o il semplice decorso del tempo.
- Condotte successivamente commesse o elementi che evidenziano la persistenza del pericolo (es. realizzazione di fatti criminosi anche durante misure meno afflittive) rafforzano la giustificazione del ripristino della custodia cautelare.
- Attestazioni di buona condotta in carcere (encomi, lavoro interno) possono essere valutate positivamente, ma da sole raramente sono sufficienti a superare il quadro cautelare preesistente se non accompagnate da elementi nuovi e significativi.
- La mera ipotesi che il domicilio possa essere frequentato da soggetti legati allo spaccio può concorrere a fondare esigenze cautelari; l'adozione di strumenti attenuativi (es. controllo elettronico) non elimina automaticamente la valutazione negativa se persistono indici di pericolo.
- La motivazione sul punto dell'idoneità esclusiva della misura custodiale deve risultare chiara: il giudice deve spiegare perché altre misure sarebbero inadeguate; tuttavia una motivazione che ricostruisca il quadro fattuale e sottolinei la non novità degli elementi proposti dal difensore è spesso ritenuta sufficiente dai giudici di legittimità.
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