Cassazione Penale, Ordinanza n. 36705/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto contro una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 125 e 133 c.p., in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, e 606, lett. b), c.p.p.; al di là della rubrica formale, la censura lamentava un vizio di motivazione sulla corretta quantificazione della pena. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra il vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché la doglianza sulla quantificazione della pena si risolveva in una censura motivazionale non consentita contro una sentenza di patteggiamento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando che l'inammissibilità fosse stata determinata senza colpa. Decisione assunta il 24 settembre 2026.
Norme richiamate
in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), e non per vizio di motivazione;
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; il vizio di motivazione non è tra questi.
ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
rilevato che, in sostanza, al di là della rubrica del motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena;
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha qualificato la censura come vizio di motivazione e non l'ha esaminata nel merito, poiché non rientrava nei motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento.
rilevato che, in sostanza, al di là della rubrica del motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena;
La disposizione è stata invocata con riguardo alla quantificazione della pena, ma la censura, sostanzialmente motivazionale, è stata ritenuta non deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
rilevato che, in sostanza, al di là della rubrica del motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena;
La Corte ha qualificato la censura per il suo contenuto effettivo, rilevando che essa prospettava un vizio di motivazione non ammesso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
rilevato che con il ricorso, proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen.
La disposizione identifica il rito nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata; la limitazione dei motivi di ricorso discende, nella decisione, dalla disciplina del patteggiamento.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena.
- La censura che, indipendentemente dalla rubrica formale, sollecita il controllo sulla motivazione relativa alla quantificazione della pena costituisce vizio di motivazione e non è ammissibile contro una sentenza di patteggiamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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