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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36705/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto contro una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 125 e 133 c.p., in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, e 606, lett. b), c.p.p.; al di là della rubrica formale, la censura lamentava un vizio di motivazione sulla corretta quantificazione della pena. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra il vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché la doglianza sulla quantificazione della pena si risolveva in una censura motivazionale non consentita contro una sentenza di patteggiamento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando che l'inammissibilità fosse stata determinata senza colpa. Decisione assunta il 24 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), e non per vizio di motivazione;

    La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; il vizio di motivazione non è tra questi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 125 c.p.p.

    rilevato che, in sostanza, al di là della rubrica del motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena;

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha qualificato la censura come vizio di motivazione e non l'ha esaminata nel merito, poiché non rientrava nei motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 133 c.p.

    rilevato che, in sostanza, al di là della rubrica del motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena;

    La disposizione è stata invocata con riguardo alla quantificazione della pena, ma la censura, sostanzialmente motivazionale, è stata ritenuta non deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    rilevato che, in sostanza, al di là della rubrica del motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena;

    La Corte ha qualificato la censura per il suo contenuto effettivo, rilevando che essa prospettava un vizio di motivazione non ammesso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    rilevato che con il ricorso, proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen.

    La disposizione identifica il rito nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata; la limitazione dei motivi di ricorso discende, nella decisione, dalla disciplina del patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena.
  • La censura che, indipendentemente dalla rubrica formale, sollecita il controllo sulla motivazione relativa alla quantificazione della pena costituisce vizio di motivazione e non è ammissibile contro una sentenza di patteggiamento.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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