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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26956/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato già condannato in primo grado per ricettazione di un assegno bancario, con conferma della responsabilità in appello e sola riduzione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva: a) l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine dovesse ritenersi maturato prima della sentenza di appello o comunque prima del deposito della motivazione, anche alla luce della disciplina dell'art. 648, comma 2, c.p. come modificato; b) l'insussistenza del reato presupposto di furto per mancanza di querela della persona legittimata e, in alternativa, la più plausibile configurabilità di una dazione volontaria del titolo di credito, con conseguente criticità della ricostruzione fattuale; c) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; d) l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, con omessa valorizzazione della distanza temporale tra fatti e decisione e con mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con motivi nuovi si deducevano inoltre vizi relativi alla trattazione camerale de plano, alla mancata notifica di avvisi sull'udienza e sui motivi nuovi, nonché la reiterazione delle doglianze su prescrizione, prova e trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che l'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma 2, c.p. non è un'autonoma fattispecie incriminatrice ma una circostanza, sicché ai fini del termine prescrizionale rileva la pena del primo comma; ha inoltre ribadito che il termine va calcolato con riferimento alla lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non al deposito della motivazione, sicché al momento della decisione di appello la prescrizione non era maturata. Gli altri motivi principali sono stati giudicati manifestamente infondati o inammissibili perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello e, quanto al secondo motivo, non specifici poiché meramente assertivi e orientati a una diversa lettura del compendio probatorio. È stato ritenuto insindacabile in cassazione il diniego dell'art. 131-bis c.p., motivato in appello, e congrua la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla pena. I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili nella parte in cui postulavano una trattazione orale non prevista nel procedimento de plano ex art. 610 c.p.p. e comunque già assorbiti dalle risposte rese ai motivi principali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'ipotesi attenuata non integra un'autonoma fattispecie incriminatrice, ma una circostanza; ai fini della prescrizione rileva la pena del primo comma.

  • art. 157 c.p.

    Il termine di prescrizione non era maturato al momento della pronuncia della sentenza di appello, perché il computo va rapportato alla lettura del dispositivo.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il reato presupposto di furto del titolo di credito; la Corte ribadisce che la ricettazione sussiste anche se il reato presupposto è un furto non punibile per difetto di querela.

  • art. 195 c.p.p.

    Norma invocata nel motivo di ricorso relativo alla prova; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché di merito e non specifica.

  • art. 131-bis c.p.

    Il diniego della causa di non punibilità è stato ritenuto congruamente motivato in appello e non sindacabile in cassazione in assenza di ulteriori vizi.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi; non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione sintetica se la pena non si discosta sensibilmente dalla media edittale.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Le doglianze che mirano a una rivalutazione del merito o reiterano censure già disattese sono inammissibili o manifestamente infondate.

  • art. 127 c.p.p.

    Invocato nei motivi nuovi per lamentare omessi avvisi; la Corte ha escluso l'applicabilità della trattazione orale nel procedimento de plano.

  • art. 610 c.p.p.

    Nel procedimento de plano non è prevista la richiesta di trattazione orale; gli avvisi previsti dalla norma risultavano regolarmente dati.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato nei motivi nuovi in relazione agli avvisi processuali; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 614 c.p.p.

    Richiamato nei motivi nuovi sul tema degli avvisi; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.

  • art. 162 c.p.p.

    Norma richiamata nei motivi nuovi sui vizi di notifica; la Corte non ne ha tratto conseguenze utili al ricorrente.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per vizi di nullità; la Corte non ha ravvisato nullità rilevanti.

  • art. 419 c.p.p.

    Richiamato nei motivi nuovi con riferimento agli avvisi; non pertinente al procedimento camerale de plano.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nei motivi nuovi e nel tema della motivazione; non ha mutato la valutazione di inammissibilità.

  • art. 2 c.p.

    Invocato con riferimento alla successione di leggi nel tempo e alla lex mitior, ma ritenuto non pertinente al caso concreto.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude il rilievo d'ufficio di cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la circostanza attenuante dell'ipotesi di lieve gravità prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. non costituisce una fattispecie incriminatrice autonoma, ma incide sulla pena del reato base; ai fini della prescrizione si guarda dunque al trattamento sanzionatorio del comma 1.
  • Ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non il successivo deposito della motivazione.
  • La ricettazione può configurarsi anche se il reato presupposto è un furto non punibile per difetto di querela, poiché la mancata punibilità del delitto presupposto non esclude, di per sé, l'esistenza della provenienza illecita del bene.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio o in una critica alla mera persuasività della motivazione; sono ammissibili solo doglianze che denuncino mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo per vizi specifici di legittimità; se il giudice di merito lo motiva congruamente, la decisione non è censurabile.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato dall'assenza di elementi positivi e, dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza non è di per sé sufficiente.
  • La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti o diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; una motivazione sintetica è sufficiente quando la pena si colloca entro limiti non eccezionalmente distanti dalla media edittale.
  • Nel procedimento camerale de plano, ove previsto dall'art. 610 c.p.p., non è configurabile una richiesta di trattazione orale se la legge non la contempla e gli avvisi normativamente dovuti risultano regolarmente eseguiti.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo officioso di cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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