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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31375/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da un'associazione che aveva svolto progetti di formazione professionale in forza di una convenzione con una regione, per ottenere il pagamento del saldo delle somme dovute. Il decreto era stato revocato in sede di opposizione e la corte d'appello aveva respinto l'appello ritenendo dirimente la mancata rinvenibilità, nei fascicoli di causa, della copia della convenzione del 15.3.2005. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la convenzione era invece stata prodotta sia nel giudizio monitorio sia nel giudizio di primo grado e anche dalla regione con l'atto di opposizione; quindi la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non presente in atti il documento decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente denunciasse un errore revocatorio: l'affermazione della sentenza circa la mancanza in atti della convenzione, se il documento era effettivamente presente nei fascicoli, integra una svista di carattere materiale, censurabile solo con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore consistente nell'affermare l'inesistenza negli atti di un documento che invece risulti incontestabilmente prodotto integra errore di fatto revocatorio, non motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 398, comma 1, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto va proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo non integra un vero vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma una diversa censura di errore revocatorio.

Massime di principio

  • Quando la sentenza afferma l'inesistenza in atti di un documento che invece sia effettivamente presente e incontestato, il vizio non è di motivazione o di omesso esame, ma può configurare errore di fatto revocatorio.
  • L'errore revocatorio per svista materiale sul contenuto del fascicolo non è deducibile con ricorso per cassazione, ma solo mediante revocazione davanti al giudice che ha pronunciato la decisione.
  • La qualificazione del motivo di ricorso dipende dal suo contenuto sostanziale e non dalla sola formula utilizzata dal ricorrente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può compensare integralmente le spese qualora la questione non sia stata adeguatamente sviluppata dalla parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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