Cassazione Civile, Ordinanza n. 06716/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile di proprietà del committente. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo del quinto stato di avanzamento lavori. Il committente proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto e la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ma la Corte d'appello riformava parzialmente, condannando il committente al pagamento di una somma inferiore e rigettando la domanda di risoluzione. In cassazione il committente deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 1453 e 1456 c.c. e norme processuali, sostenendo che la clausola risolutiva espressa era stata richiamata e attivata già con una lettera e poi nell'opposizione a decreto ingiuntivo; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1453 e 1456 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato sospensioni dei lavori, vizi dei documenti di avanzamento lavori e altri inadempimenti dell'appaltatore; 3) violazione degli artt. 1218 c.c. e norme processuali, nonché omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione delle varianti in corso d'opera e sostenendo che esse non giustificassero lo slittamento del termine di consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la risoluzione fondata su clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata d'ufficio e richiede una specifica domanda/dichiarazione di avvalimento della clausola, mentre la Corte d'appello aveva accertato che nell'atto di opposizione non vi fosse stata un'adeguata deduzione della clausola ex art. 1456 c.c. e della volontà di avvalersene. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito; ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso, e non consente di censurare la mera valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La domanda di risoluzione ordinaria per inadempimento ha natura costitutiva e presuppone la deduzione dell'inadempimento grave e colpevole.
La risoluzione per clausola risolutiva espressa richiede una specifica dichiarazione della parte interessata di volersene avvalere; non è pronunciabile d'ufficio e non è sovrapponibile alla domanda ex art. 1453 c.c.
Il giudice non può pronunciare oltre o su cosa diversa da quella domandata; la domanda di risoluzione ordinaria non può essere mutata in domanda di accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c.
Richiamato nel quadro delle censure sulla motivazione e sul contenuto della decisione.
Richiamato nel quadro delle censure sulla motivazione e sul contenuto della decisione.
Serve per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
Serve per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il momento processuale in cui è stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini della censura di omesso esame.
Richiamato solo come norma asseritamente violata, nel contesto della responsabilità per inadempimento dell'appaltatore.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente.
Massime di principio
- La risoluzione del contratto fondata su clausola risolutiva espressa non può essere dichiarata d'ufficio: la parte interessata deve dedurre in modo specifico la clausola e dichiarare di volersene avvalere.
- La domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. e quella di accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c. sono diverse per petitum e causa petendi; non è consentito trasformare l'una nell'altra senza adeguata allegazione e domanda.
- In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso, e non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La qualificazione del termine di consegna, la valutazione delle varianti in corso d'opera e l'apprezzamento delle ragioni di proroga costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per motivazione apparente, illogica o giuridicamente errata.
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