Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11130/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di confisca degli immobili siti in Francavilla a Mare (via Nazionale Adriatica n. 265, p.II e p.II/III) disposta in base alla ritenuta pericolosità sociale di Cuppari Simone ex art. 1 lett. b) e c) d.lgs. n.159/2011, fondata sulle numerose condanne penali dell'imputato (tra cui la condanna a 28 anni per associazione finalizzata allo spaccio) e su reati di usura ed estorsione. I ricorrenti hanno censurato la mancanza di sufficiente motivazione dei giudici di merito e hanno sostenuto che l'acquisto degli immobili sarebbe avvenuto mediante cambiali ricevute per l'acquisto di autovetture e per mezzo dell'accollamento di quote di mutuo, circostanze documentate in atti notarili; lamentano che la Corte territoriale avrebbe liquidato sommariamente tali deduzioni senza affrontare le contestazioni in modo puntuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero, in realtà, una critica al merito e non una specifica violazione di legge o un concreto difetto assoluto di motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in materia di misure di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alle violazioni di legge e ai casi di assoluta carenza o motivazione meramente apparente. I giudici hanno inoltre condiviso la valutazione della Corte di Appello secondo cui l'esistenza di un finanziamento bancario o il versamento di cambiali non prova di per sé la liceità dell'acquisto, se non è dimostrata la capacità reddituale di sostenere il relativo onere di rimborso. I ricorrenti non hanno documentato trasferimenti di proprietà delle autovetture né fornito elementi concreti idonei a giustificare il pagamento delle rate; pertanto la confisca è stata confermata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 1 lett. b) e c)

    La confisca è stata disposta in base alla ritenuta pericolosità sociale del prevenuto ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 1, attinente a condotte delittuose e alla pericolosità sociale risultante da condanne e da reati gravi.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione adeguata delle decisioni; la Corte precisa che in Cassazione è sindacabile solo la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, non la discrepanza tra valutazioni probatorie.

  • Sez. Un., n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci e altri)

    Giurisprudenza di riferimento che stabilisce i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione: è sindacabile il difetto assoluto della motivazione o la motivazione meramente apparente.

  • Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015 (P.G. in proc. Catalano)

    Principio secondo cui la presenza di un finanziamento bancario non prova la liceità dell'acquisto se non è dimostrata la capacità di sostenere il rimborso; si valuta la sproporzione tra valore del bene e risorse lecite disponibili.

  • Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014 dep. 21/05/2014

    Il soggetto sottoposto a prevenzione deve indicare elementi fattuali concreti dai quali il giudice possa dedurre che il bene non è stato acquistato con proventi illeciti; la mera indicazione dell'esistenza di provvista o mutuo è insufficiente senza spiegazioni credibili sul modo in cui sono state sostenute le spese.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Cassazione sindaca soprattutto la violazione di legge e i casi di assoluta carenza o apparente motivazione; non è ammessa la semplice rivalutazione del merito.
  • La produzione di un mutuo o di cambiali non è, di per sé, prova della liceità dell'acquisto: è necessario dimostrare la capacità reddituale di sostenere i relativi oneri o fornire elementi idonei a spiegare l'origine lecita delle risorse.
  • La difesa deve presentare elementi fattuali concreti e documenti (es. atti di compravendita, estratti PRA, documentazione reddituale) che consentano di ricostruire credibilmente la provenienza dei fondi; allegazioni generiche o rimesse al solo fatto del mutuo risultano inidonee.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione è opportuno formulare censure di diritto ben circostanziate (es. vizio formale, violazione di norme procedurali o difetto assoluto di motivazione) e non semplici rilievi di merito già valutati in sede di merito.
  • Il giudice deve valutare la proporzione tra valore dei beni e risorse lecite del nucleo familiare: l'assenza di redditi adeguati è elemento centrale per ritenere la provenienza illecita dei patrimoni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.