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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15323/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta in primo grado da un privato contro una società immobiliare, lamentando che, in occasione di lavori edilizi eseguiti sul fondo confinante, fossero stati realizzati un muro di recinzione e un rilevato del terreno in violazione delle distanze legali e con alterazione delle quote dei terreni rispetto alla proprietà attorea e al piazzale condominiale. Il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la demolizione del muro di contenimento e il ripristino dei luoghi. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo corretta la qualificazione dell'opera come nuova costruzione soggetta a distanza legale. Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, che lo accettava. La questione decisa in Cassazione, dunque, non riguardava il merito dei motivi di impugnazione, bensì gli effetti processuali della rinuncia e dell'accettazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente notificata e accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, poiché le parti avevano concordato sulla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, osservando che tale previsione non opera quando il processo si estingue per rinuncia, trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove notificata alle controparti e accettata, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
  • Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, non vi è una pronuncia di rigetto o inammissibilità e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente, trattandosi di disciplina sanzionatoria di stretta interpretazione.
  • L'accordo delle parti sulla compensazione delle spese in sede di rinuncia consente alla Corte di non adottare alcun provvedimento sulle spese del giudizio estinto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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