Cassazione Civile, Ordinanza n. 15323/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta in primo grado da un privato contro una società immobiliare, lamentando che, in occasione di lavori edilizi eseguiti sul fondo confinante, fossero stati realizzati un muro di recinzione e un rilevato del terreno in violazione delle distanze legali e con alterazione delle quote dei terreni rispetto alla proprietà attorea e al piazzale condominiale. Il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la demolizione del muro di contenimento e il ripristino dei luoghi. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo corretta la qualificazione dell'opera come nuova costruzione soggetta a distanza legale. Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, che lo accettava. La questione decisa in Cassazione, dunque, non riguardava il merito dei motivi di impugnazione, bensì gli effetti processuali della rinuncia e dell'accettazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente notificata e accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, poiché le parti avevano concordato sulla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, osservando che tale previsione non opera quando il processo si estingue per rinuncia, trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è efficace se notificata alle altre parti e idonea, in presenza dei requisiti di legge, a fondare l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale accettata dalla controparte, la Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Indicata come base del deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove notificata alle controparti e accettata, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, non vi è una pronuncia di rigetto o inammissibilità e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente, trattandosi di disciplina sanzionatoria di stretta interpretazione.
- L'accordo delle parti sulla compensazione delle spese in sede di rinuncia consente alla Corte di non adottare alcun provvedimento sulle spese del giudizio estinto.
Come è indicizzato
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