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Sentenza

Sentenza del 11/03/2024 n. 81 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva rideterminato in capo al socio GP una quota di maggior reddito (231.840 euro) ritenendo sussistere la presunzione di distribuzione extracontabile di utili da parte della B S.r.l. (società a ristretta base partecipativa) a seguito dell'accertamento definitivo di maggior reddito in capo alla società dovuto alla indeducibilità di costi ritenuti inesistenti. GP contestava la presunzione (affermazione di mera intestazione/fiducia, estraneità alla gestione, durata minima della partecipazione, cessione a fiduciaria, e l'insussistenza di un maggior reddito effettivo in capo alla società), nonché vizi di motivazione relativi alla mancata allegazione dell'avviso notificato alla società.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza di primo grado e su rinvio della Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso di GP confermando l'avviso di accertamento dell'Agenzia. Il giudice ha ritenuto legittima la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili per società a ristretta base sociale (con inversione dell'onere della prova) e ha valutato insufficienti le prove offerte dal socio per superare la presunzione: gli articoli di stampa non sono risultati probatori e non è stata fornita documentazione contabile o bancaria idonea a dimostrare che le somme contestate non siano state percepite o distribuite. È stato altresì ritenuto che l'accertamento dell'indeducibilità dei costi (fatture per lavori inesistenti) determina un maggior reddito in capo alla società e legittima la presunzione di distribuzione. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), art. 7

    Richiamata dall'Ufficio e dai ricorrenti; la Cassazione aveva censurato precedenti decisioni per mancata considerazione del dovere del socio di informarsi; l'art. 7 è stato invocato sul tema della motivazione e della conoscenza degli atti da parte del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    Norma richiamata nella censura impugnatoria; inerente agli obblighi e modalità dell'accertamento fiscale e della notifica; la Corte ha ritenuto che il socio doveva informarsi e poteva accedere agli atti societari.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Fonte normativa della presunzione utilizzata: consente di presumere la distribuzione pro quota di utili extracontabili nelle società a ristretta base azionaria e di invertire l'onere della prova sul contribuente.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 47

    Richiamato nel contrasto tra reddito societario e reddito del socio; la Corte conferma che, una volta accertato il maggior reddito in capo alla società, può rilevarsi la conseguente presunzione di distribuzione ai soci in presenza di ristretta base sociale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    Invocato insieme all'art. 47 TUIR; la Corte ha richiamato principi sul riparto della prova e sull'onere probatorio, rammentando che il socio può fornire prova contraria documentalmente (contabilità, movimenti bancari, ecc.).

Massime di principio

  • Per le società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione che utili extracontabili (emergenti da accertamenti su indeducibilità di costi/fatture inesistenti) siano stati distribuiti pro quota ai soci; tale presunzione inverte l'onere della prova a favore dell'Amministrazione finanziaria.
  • Il contribuente/socio può superare la presunzione solo offrendo prova contraria concreta: dimostrare l'assenza di utili, dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti (es. tramite conti correnti societari, movimenti bancari, evidenze contabili) o provare la propria totale estraneità alla gestione con elementi documentali solidi, non con meri articoli di stampa.
  • La esistenza di un procedimento penale o la condanna dell'amministratore non esonera automaticamente il socio dalla presunzione: le responsabilità penali e la presunzione tributaria sono autonome e richiedono valutazioni distinte; tuttavia l'assenza di contestazioni penali a carico del socio può costituire un elemento probatorio a suo favore se supportata da prove adeguate.
  • Se l'accertamento fiscale ha ricostruito un maggior reddito in capo alla società (es. per costi inesistenti fatturati e pagati dalla società), tale maggior reddito costituisce base fattuale per l'applicazione della presunzione di distribuzione; il contribuente deve quindi documentare la destinazione alternativa delle somme o la mancata percezione da parte dei soci.
  • In caso di sospetto di intestazione fiduciaria ('prestanome'), è necessario fornire prove forti e coerenti (atti di cessione, flussi finanziari, documentazione che dimostri l'effettivo rapporto fiduciario) per incidere sulla valutazione della partecipazione e della conseguente responsabilità fiscale.
  • È consigliabile che il socio, soprattutto se di maggioranza o comunque con possibilità di accesso alla contabilità, acquisisca e conservi dati contabili e bancari tempestivamente per poter provare la mancata distribuzione o la diversa destinazione delle risorse in caso di accertamento.

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