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Sentenza

Sentenza del 11/03/2024 n. 730 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 (IRPEF, IRAP e IVA) emesso per omessa presentazione della dichiarazione. L'Ufficio aveva proceduto ad un accertamento induttivo puro determinando ricavi per complessivi € 390.318,00 (somma di ricavi registrati e non dichiarati e di ricavi desunti da fatture non registrate), riconoscendo costi pari a € 37.221,00. Ai fini IVA l'Ufficio aveva accertato maggior imposta pari a € 35.794,00 senza indicare imponibile e aliquota e senza riconoscere in detrazione l'IVA sugli acquisti pari a € 21.663,00. Era stata inoltre irrogata una sanzione pecuniaria di complessivi € 261.402,00. Il ricorrente censurava, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio, la violazione degli artt. 55 e 56 DPR 633/72 per omissione di indicazione dell'imponibile e delle aliquote, l'errato calcolo dei ricavi complessivi e l'omessa detrazione dell'IVA sugli acquisti.

La decisione

L'appello è stato rigettato e confermata la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto che il custode giudiziario fosse stato presente al PVC redatto il 26/04/2012 e dunque abbia avuto la possibilità di contestare le risultanze della verifica; inoltre il contribuente non ha prodotto documentazione analitica a sostegno di maggiori costi o dell'esistenza di IVA detraibile. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l'Ufficio prova le componenti positive del reddito, mentre il contribuente che vuole contestare l'accertamento deve provare l'esistenza e l'inerenza dei componenti negativi. In mancanza di idonea documentazione amministrativo-fiscale e in presenza di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ufficio ha legittimamente escluso la detrazione IVA ai sensi dell'art. 19 DPR 633/72. Nessuna statuizione utile relativa all'applicazione retroattiva di sanzioni (art. 3 co.3 D.lgs. 472/97) è stata rilevata nella sentenza di merito né era stata dedotta in modo valido nell'atto introduttivo. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 art. 55

    La norma richiede che, nell'accertamento IVA, siano individuati imponibile e aliquota; il ricorrente aveva contestato omissioni formali ma il Collegio ha ritenuto che la mancata produzione di documentazione da parte del contribuente e la presenza al PVC escludevano la nullità rilevata.

  • DPR 633/1972 art. 56

    Richiamata dal ricorrente in via generale per questioni di applicazione dell'accertamento; il giudice non ha ritenuto tali censure decisive in assenza di prova documentale del contribuente.

  • DPR 633/1972 art. 19

    Consente di non riconoscere detrazioni IVA in assenza della necessaria documentazione fiscale e amministrativa; la Corte ha ritenuto applicabile l'articolo per giustificare il rifiuto della detrazione dell'IVA sugli acquisti non esposta in dichiarazione.

  • Codice Civile art. 2697

    Principio sull'onere della prova: la Corte ha richiamato che, dopo che l'Ufficio dimostra componenti positivi maggiori, spetta al contribuente provare l'esistenza e l'inerenza dei componenti negativi dedotti (costi, IVA detraibile).

  • DPR 917/1986 (TUIR) art. 109

    Norma richiamata dal ricorrente sul tema della prova e della documentazione contabile; il Collegio non ha dato rilievo alle censure in mancanza di documentazione probatoria del contribuente.

  • Costituzione art. 53

    Invocata dal ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva e parità di trattamento; la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata alla luce della prova documentale mancata.

  • Direttiva 2006/112/CE par. 1

    Riferimento al principio di neutralità dell'IVA invocato dal ricorrente; il giudice ha richiamato il principio ma ha sottolineato che la neutralità presuppone la disponibilità della documentazione che giustifichi la detrazione.

  • D.lgs. 472/1997 art. 3 co. 3

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'applicazione delle regole sanzionatorie più favorevoli; il Collegio ha osservato che la censura non emergeva in modo efficace nella motivazione impugnata e che non risultava dedotta nella decisione di primo grado.

  • Codice di Procedura Civile art. 112

    Invocato per lamentare omissione di pronuncia su eccezioni; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze o prive di rilevanza quando non adeguatamente dedotte.

Massime di principio

  • Se l'Ufficio forma un accertamento induttivo e dimostra componenti positivi maggiori, grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica e documentale per far valere costi o detrazioni (onere della prova ex art. 2697 c.c.).
  • La presenza del contribuente o del suo rappresentante al processo verbale di constatazione (PVC) è rilevante: se era informato e ha avuto possibilità di contestare, la mancata instaurazione di un contraddittorio successivo perde potenzialità annullatorie.
  • Ai fini IVA la detrazione dell'IVA sugli acquisti richiede idonea documentazione amministrativo-fiscale; in mancanza di fatture/dichiarazione esposte, l'Ufficio può legittimamente negare la detrazione ai sensi dell'art. 19 DPR 633/72.
  • L'impugnazione per vizi formali dell'atto (es. mancata indicazione di imponibile o aliquota) può produrre nullità solo se il vizio è concreto e determinante; tuttavia il contribuente deve dedurre e dimostrare il danno o l'errore in modo specifico.
  • Nel contenzioso tributario è fondamentale produrre documentazione analitica (fatture, registri, giustificativi) già in sede di ricorso per poter invertire l'accertamento induttivo; indicazioni sintetiche di spese sono normalmente insufficienti.
  • Le censure relative all'applicazione di norme sanzionatorie più favorevoli o a interpretazioni di principio devono essere dedotte chiaramente nel ricorso e motivate; omissioni procedurali o deduzioni generiche sono destinate al rigetto.

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