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Ordinanza

Ordinanza n. 3546/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, 27 febbraio 2023, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202308042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. I, del 27 febbraio 2023, nonché, nel corso del giudizio d’appello, l’incombente di verificazione disposto con ordinanza del 7 maggio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio d’appello era stata disposta una verificazione affidata al Dipartimento di scienze cardiovascolari del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, con termine per il deposito della relazione preliminare al 31 luglio 2025 e per quella conclusiva al 30 ottobre 2025. L’individuazione del soggetto incaricato è intervenuta soltanto il 2 ottobre 2025; alla data dell’ordinanza non risultava depositata alcuna relazione né compiuta alcuna attività istruttoria. Il verificatore non aveva chiesto proroghe né segnalato impedimenti. L’appellante ha quindi chiesto la revoca dell’incarico e la nomina di un nuovo verificatore.

La decisione

Il Consiglio di Stato, non definitivamente pronunciando sull’appello, ha revocato l’incarico di verificazione conferito al Dipartimento di scienze cardiovascolari del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, ritenendo integrale e ingiustificata l’inesecuzione dell’incombente istruttorio. Ha nominato quale nuovo organismo di verificazione la U.O.C. di Cardiologia del Policlinico Tor Vergata di Roma, nella persona del Direttore, incaricandolo di designare entro trenta giorni il soggetto incaricato e di darne comunicazione alla Segreteria. Sono stati confermati i quesiti, le facoltà istruttorie e gli obblighi di assistenza dell’Amministrazione già stabiliti nella precedente ordinanza. Sono stati fissati nuovi termini per la relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione conclusiva; è stato previsto un anticipo di 2.000 euro sul compenso, provvisoriamente posto a carico dell’appellante. La trattazione del merito è stata rinviata a un’udienza pubblica successiva al deposito della verificazione. L’ordinanza e quella precedente sono state trasmesse alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. Non è stata ancora definita la controversia sull’appello.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente la liquidazione di un anticipo sul compenso spettante al verificatore; nel caso concreto è stato previsto l’anticipo di 2.000 euro, provvisoriamente posto a carico dell’appellante.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali relative agli ausiliari e agli incombenti istruttori.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il termine di decadenza di cento giorni per la richiesta di liquidazione del compenso e dei costi sostenuti e documentati dal verificatore.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • L’ingiustificata e integrale inesecuzione di una verificazione entro i termini assegnati legittima il giudice amministrativo a revocare l’incarico conferito e a nominare un nuovo organismo verificatore, conservando ove opportuno i quesiti e le modalità istruttorie già fissati.
  • Quando il soggetto incaricato della verificazione non svolge alcuna attività, non deposita la relazione e non segnala impedimenti o chiede proroghe, il giudice può disporre nuovi termini per la relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione conclusiva, rinviando la trattazione del merito all’esito dell’incombente.
  • L’anticipo sul compenso del verificatore può essere liquidato ai sensi dell’art. 66, comma 3, c.p.a. e posto provvisoriamente a carico della parte indicata dal giudice, senza che ciò definisca la controversia nel merito.
  • L’integrale e ingiustificato inadempimento di un incarico di verificazione può essere segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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