Cassazione Civile, Ordinanza n. 26886/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una transazione intervenuta tra le parti in relazione alla riconsegna di un impianto di distribuzione carburanti e alla sorte di due fideiussioni a prima richiesta rilasciate in garanzia. La società ricorrente sosteneva che, secondo l’accordo transattivo, la controparte avrebbe dovuto non solo rinunciare alla validità e operatività delle fideiussioni, ma anche restituire in originale entrambi i documenti fideiussori; lamentava che fosse stata restituita solo la fideiussione originaria e non anche la lettera successiva del 25 maggio 2009, che aveva elevato l’importo garantito. In cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la corte territoriale valorizzato il solo dato letterale del rinvio alla prima fideiussione, senza ricostruire l’effettiva volontà negoziale e senza considerare che la lettera del 25 maggio 2009 aveva contenuto negoziale autonomo. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la transazione non aveva determinato automaticamente l’estinzione della garanzia e che persisteva un concreto interesse ad agire per ottenere la restituzione dell’ulteriore documento, prevista cumulativamente insieme alla rinuncia alla garanzia; contestava inoltre l’assunto secondo cui la semplice rinuncia avrebbe esaurito l’interesse creditorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la decisione d’appello fosse affetta da motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale, perché non esplicitava la ragione giuridica per cui la mancata restituzione dell’originale della lettera del 25 maggio 2009 dovesse considerarsi irrilevante, nonostante il suo contenuto negoziale. Ha inoltre ritenuto sussistente l’interesse ad agire della parte ricorrente, poiché la transazione prevedeva due obbligazioni distinte e cumulative: la preventiva rinuncia alla garanzia e la successiva restituzione dei documenti fideiussori; il solo adempimento della prima non esauriva l’interesse creditorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
criterio ermeneutico contrattuale che impone di ricostruire la comune intenzione delle parti e non arrestarsi al solo dato letterale
criterio di interpretazione sistematica delle clausole negoziali, da leggere nel loro complesso
l’interesse ad agire sussiste quando la parte mira a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro assenza integra motivazione apparente
rito camerale per la trattazione del ricorso
Massime di principio
- Quando una pattuizione transattiva preveda obbligazioni distinte e cumulative, l’adempimento di una sola di esse non esaurisce automaticamente l’interesse della parte all’azione di adempimento per ottenere l’ulteriore prestazione pattuita.
- La restituzione di un documento negoziale non può essere ritenuta irrilevante senza indicare una chiara ragione giuridica, soprattutto se il documento ha contenuto autonomamente negoziale e incide sull’assetto degli obblighi tra le parti.
- L’interpretazione del contratto o della transazione deve considerare complessivamente il contenuto delle clausole e la comune intenzione delle parti, senza fermarsi al solo dato letterale quando questo non chiarisce la funzione della singola pattuizione.
- La motivazione è apparente quando la decisione afferma una conclusione giuridica senza esplicitare il percorso argomentativo che consenta di comprendere perché la regola applicata conduca a quel risultato.
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