Cassazione Civile, Ordinanza n. 26578/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, introdotto nel 2012 per la durata irragionevole di un processo iniziato nel 2007. In primo grado la domanda veniva accolta con condanna del Ministero al pagamento di una somma modesta e delle spese di lite. La ricorrente impugnava in cassazione solo il capo sulle spese, ottenendo l'accoglimento con cassazione e rinvio perché la liquidazione era inferiore ai parametri professionali. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello liquidava al difensore un importo leggermente superiore e compensava integralmente le spese del rinvio e del precedente giudizio di legittimità. Con l'unico motivo del nuovo ricorso la parte privata deduceva violazione dell'art. 92 c.p.c. e difetto di motivazione, sostenendo che, applicandosi il testo dell'art. 92 vigente al momento dell'originaria proposizione del ricorso per equa riparazione, non ricorrevano né soccombenza reciproca né gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese; inoltre richiamava l'effetto espansivo interno dell'art. 336 c.p.c. e lamentava che la compensazione di due gradi, senza motivazione specifica, si risolvesse in una sostanziale soccombenza della parte vittoriosa. Il Ministero si è limitato a costituirsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha precisato quale fosse il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche del 2014, e ha ribadito che, in quel regime, la compensazione delle spese può essere disposta in presenza di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate. Ha però ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione della Corte di rinvio fosse sufficiente: il richiamo al fatto che il ricorso originario si era concluso prima della decisione di Cassazione n. 21487 del 2018 valeva a spiegare che l'orientamento giurisprudenziale sui minimi tariffari si era consolidato solo successivamente, così integrando una ragione adeguata e ragionevole per compensare le spese del rinvio e del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto. Non sono state liquidate le spese del giudizio di cassazione perché la controparte si era costituita solo formalmente, senza svolgere attività difensiva.
Norme richiamate
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
ricorso ex art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89
fonte della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
"Se vi è soccombenza reciproca, o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente indicate; la motivazione può risultare anche dal complesso della decisione
art. 336, comma 2, cod. proc. civ.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'effetto espansivo interno della cassazione sulla regolazione delle spese della fase precedente
distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore
usato come parametro per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, con riferimento ai minimi tariffari
speciale semplicità dell'affare
richiamato per la possibile riduzione massima dei compensi in ragione della particolare semplicità della controversia
individuata come disciplina temporale del testo previgente dell'art. 92 c.p.c.
D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51
richiamato quale modifica dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis
D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162
richiamato per chiarire che la modifica dell'art. 92 c.p.c. si applica ai procedimenti introdotti dal 12.12.2014
art. 10 d.p.r.
menzionato solo nel dispositivo finale, senza ulteriori specificazioni nel testo fornito
Massime di principio
- Nel regime anteriore alle modifiche del 2014, la compensazione totale o parziale delle spese processuali è legittima quando sussistano soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, purché queste siano esplicitate o comunque desumibili in modo chiaro dalla motivazione complessiva.
- L'obbligo di motivare la compensazione delle spese non richiede necessariamente una formula autonoma e separata, essendo sufficiente che le ragioni della compensazione emergano dal complesso della motivazione sulla controversia.
- In tema di liquidazione dei compensi e regolazione delle spese, il successivo consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale può costituire ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese nei giudizi in cui la decisione impugnata si sia formata prima del consolidamento di quell'orientamento.
- Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica della presenza e coerenza della motivazione, non potendo la Corte sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di opportunità della compensazione quando questa sia sorretta da argomentazioni non illogiche.
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