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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18733/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva chiesto la ripetizione di somme versate su due conti correnti bancari, assumendo che tali pagamenti fossero stati eseguiti in applicazione di clausole contrattuali nulle. La Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'istituto di credito e respinto la domanda, ritenendo prescritta l'azione restitutoria. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione asseritamente "copiata" da altra decisione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito scostamento tra chiesto e pronunciato, in particolare sulla questione dell'inefficacia interruttiva dell'istanza di mediazione; 3) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto decorso il termine prescrizionale nonostante la pendenza di un diverso giudizio volto ad accertare la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente; 4) violazione degli artt. 2943 c.c. e 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, per avere escluso che la domanda di mediazione potesse interrompere la prescrizione, sostenendosi che la documentazione prodotta dimostrasse l'idoneità interruttiva dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e comunque infondato il rilievo sulla motivazione "copiata"; inammissibile il secondo perché la violazione dell'art. 112 c.p.c. attiene al solo oggetto della pronuncia e non alle ragioni poste a fondamento della decisione; inammissibile il terzo per difetto di specificità e comunque infondato, ribadendo che, quando il pagamento sia eseguito in virtù di un titolo poi dichiarato nullo, la prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dal pagamento e non dalla pronuncia dichiarativa della nullità; inammissibile il quarto perché si traduceva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, essendo rimasta non dimostrata l'effettiva pertinenza della mediazione ai rapporti dedotti e la sua comunicazione alla banca. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l'oggetto della pronuncia e non le ragioni giuridiche o fattuali poste a base della decisione; non sussiste se il giudice nega un effetto giuridico in base a una propria valutazione giuridica non sollecitata dalla difesa avversaria.

  • art. 2943 c.c.

    la prescrizione può essere interrotta da atti idonei, ma la relativa efficacia deve essere dimostrata in modo specifico; la censura che miri a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito è inammissibile in cassazione.

  • art. 2945 c.c.

    la disciplina degli effetti dell'interruzione della prescrizione non consente di far decorrere il termine dall'accertamento giudiziale della nullità del titolo, quando il pagamento sia stato eseguito in base a un titolo poi dichiarato nullo.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    la domanda di mediazione può avere effetto interruttivo solo se sia provata la sua riferibilità al diritto azionato e la sua comunicazione alla controparte; in difetto di tale prova non può essere riconosciuta efficacia interruttiva.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sentenza che riproduca la motivazione di un altro provvedimento non è per ciò solo nulla, se le ragioni della decisione sono comunque riconducibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando si contesti la soluzione giuridica adottata dal giudice, ma solo quando la pronuncia esca dai limiti oggettivi della domanda o delle eccezioni.
  • Nell'azione di ripetizione di indebito fondata sulla nullità del titolo, il termine di prescrizione decorre dal singolo pagamento e non dalla successiva pronuncia che accerta la nullità, poiché tale pronuncia ha natura dichiarativa.
  • Chi invoca l'effetto interruttivo della prescrizione derivante da mediazione o da altro atto deve dimostrare con precisione l'oggetto dell'istanza e la sua comunicazione al debitore o alla controparte; in mancanza, la censura si risolve in una contestazione di merito non scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteRipetizione di indebito
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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