Sentenza del 28/02/2017 n. 5122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato, con un unico motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. L’avviso era stato emesso per l’omesso invio del modello CVS entro il 28 febbraio 2003. L’Agenzia ha sostenuto che l’omissione comportava la decadenza dal beneficio anche se il credito era già stato interamente utilizzato prima dell’entrata in vigore della legge n. 289/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro l’avviso di recupero. Ha ritenuto che l’omesso invio del modello CVS entro il termine del 28 febbraio 2003 comporti la decadenza dal credito d’imposta anche quando il beneficio fosse già stato conseguito e utilizzato prima dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione: l’obbligo è per il futuro e la decadenza serve a consentire all’amministrazione la tempestiva acquisizione dei dati necessari ai controlli e alle politiche di incentivazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
La disposizione riconosceva il credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. La fruizione del beneficio è soggetta anche agli obblighi di comunicazione successivamente previsti dalla legge n. 289/2002.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a)
l'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1 lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (c.d. modello CVS), essendo il suddetto termine previsto dall'art. 62 cit. a pena di decadenza
L’invio del modello CVS entro il 28 febbraio 2003 è un requisito autonomo per conservare il beneficio. La decadenza opera anche se il credito era già stato conseguito o utilizzato; la norma impone per il futuro un obbligo di comunicazione e non è quindi retroattiva.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sul credito d’imposta e sull’obbligo di invio del modello CVS.
Massime di principio
- Quando una norma subordina un’agevolazione fiscale all’invio di una comunicazione entro un termine previsto a pena di decadenza, l’omissione può comportare la perdita del beneficio anche se il contribuente aveva già realizzato l’investimento e utilizzato il credito.
- La decadenza può essere giustificata dall’interesse pubblico a ottenere tempestivamente informazioni non disponibili nella dichiarazione dei redditi, necessarie per controlli e per la gestione delle politiche agevolative.
- L’introduzione successiva di un obbligo di comunicazione non è, di per sé, retroattiva quando stabilisce per il futuro un adempimento la cui violazione incide su un beneficio già conseguito.
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