Cassazione Penale, Sentenza n. 30375/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una sentenza del 18 settembre 2008, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2016. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 168, secondo comma, c.p., sostenendo che la revoca fosse illegittima perché basata su una successiva condanna per evasione riguardante un fatto commesso il 31 ottobre 2016, quindi non anteriore al fatto oggetto della precedente sentenza; 2) violazione dell'art. 168, terzo comma, c.p., lamentando che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della continuazione, formulata solo all'udienza del 14 gennaio 2026, ritenendola tardiva e rinviando al necessario incidente di esecuzione autonomo; 3) violazione degli artt. 167 e 168 c.p., assumendo che la pena condizionalmente sospesa si fosse estinta per decorso del termine quinquennale, che la difesa riteneva scaduto il 7 febbraio 2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la revoca della sospensione condizionale era correttamente disposta come revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 1, c.p., poiché il nuovo delitto di evasione era stato commesso entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel procedimento di esecuzione non opera il principio devolutivo proprio del giudizio di impugnazione e che il giudice avrebbe dovuto esaminare anche la richiesta nuova di continuazione, garantendo al pubblico ministero il contraddittorio. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, perché l'estinzione del reato ex art. 167 c.p. è preclusa dalla commissione, nel termine, di un nuovo reato accertato con sentenza irrevocabile. Ne è seguito l'annullamento dell'ordinanza limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di continuazione, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto; nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
primo comma, n. 1; secondo comma; terzo comma
La revoca della sospensione condizionale è correttamente disposta quando, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza, viene commesso un nuovo delitto; il giudice dell'esecuzione deve inoltre valutare le richieste introdotte nel procedimento, inclusa la continuazione, assicurando il contraddittorio con il pubblico ministero.
L'estinzione del reato conseguente alla sospensione condizionale presuppone che, nel termine di legge, non sia stato commesso un nuovo reato; la commissione del nuovo reato, accertata con sentenza irrevocabile, preclude l'effetto estintivo.
La domanda di applicazione della disciplina del reato continuato può essere proposta nel procedimento di esecuzione anche in relazione a un diverso oggetto del procedimento stesso.
La presenza del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione è necessaria e va garantito il contraddittorio sulle richieste introdotte dalla parte privata.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione non opera il principio devolutivo proprio del giudizio di impugnazione: il giudice deve esaminare anche le domande nuove formulate dalla parte privata nel corso del procedimento, purché sia assicurato il contraddittorio con la parte pubblica.
- La richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. può essere proposta anche incidentalmente nell'ambito di un diverso procedimento esecutivo; non è necessario che sia introdotta esclusivamente con un autonomo incidente di esecuzione.
- La revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto quando il beneficiario commette, entro il quinquennio, un nuovo delitto o contravvenzione della stessa indole nei casi previsti dalla legge, senza che rilevi l'eventuale mancata definitività della nuova decisione se il fatto è poi accertato con sentenza irrevocabile.
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. richiede non solo il decorso del termine, ma anche l'assenza di un nuovo reato commesso nel periodo di prova; se il nuovo reato è stato commesso e successivamente accertato con sentenza irrevocabile, il beneficio non si consolida.
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