Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35869/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta da alcuni dipendenti dell'INPS per ottenere la restituzione di somme che l'Istituto aveva prima corrisposto e poi ripetuto, in relazione all'attività di stima degli immobili svolta nell'ambito delle pratiche di mutuo tra il 1 luglio 2011 e il 31 agosto 2013. I lavoratori sostenevano che tale attività fosse ulteriore rispetto alle mansioni affidate e, quindi, meritevole di una remunerazione specifica. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che si trattasse di attività strettamente connessa all'incarico espletato e al rapporto di servizio, da considerarsi compresa nei compiti e doveri d'ufficio, con conseguente esclusione del diritto a compenso ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. In cassazione i ricorrenti proponevano cinque motivi, ma prima della decisione l'INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo che le parti avevano conciliato la lite con accordi depositati in giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, prendendo atto dell'intervenuta conciliazione e degli accordi depositati. Ha inoltre rilevato che le spese erano state regolate nell'accordo transattivo con compensazione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando il giudizio si chiuda per cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo negoziale sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte territoriale per escludere il diritto a una remunerazione ad hoc, ritenendo che l'attività svolta fosse compresa nei compiti e doveri d'ufficio in quanto strettamente correlata al rapporto di servizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato rispetto al quale opera, nei casi previsti, il raddoppio sanzionatorio

  • Cass. SS.UU. n. 8980/2018

    richiamata a sostegno del principio secondo cui la cessazione della materia del contendere, derivando da accordo negoziale sopravvenuto, non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso

  • Cass. n. 24632/2019

    richiamata in senso conforme al principio sopra indicato

Massime di principio

  • Quando le parti sopravvengono a una conciliazione che definisce integralmente la controversia, la Corte di cassazione deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere, determinata da accordo negoziale tra le parti, comporta la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti e non equivale a una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi in cui il giudizio di cassazione si chiuda per cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone una definizione del ricorso nel merito o in rito nei termini espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.