Cassazione Civile, Ordinanza n. 35869/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta da alcuni dipendenti dell'INPS per ottenere la restituzione di somme che l'Istituto aveva prima corrisposto e poi ripetuto, in relazione all'attività di stima degli immobili svolta nell'ambito delle pratiche di mutuo tra il 1 luglio 2011 e il 31 agosto 2013. I lavoratori sostenevano che tale attività fosse ulteriore rispetto alle mansioni affidate e, quindi, meritevole di una remunerazione specifica. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che si trattasse di attività strettamente connessa all'incarico espletato e al rapporto di servizio, da considerarsi compresa nei compiti e doveri d'ufficio, con conseguente esclusione del diritto a compenso ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. In cassazione i ricorrenti proponevano cinque motivi, ma prima della decisione l'INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo che le parti avevano conciliato la lite con accordi depositati in giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, prendendo atto dell'intervenuta conciliazione e degli accordi depositati. Ha inoltre rilevato che le spese erano state regolate nell'accordo transattivo con compensazione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando il giudizio si chiuda per cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo negoziale sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla Corte territoriale per escludere il diritto a una remunerazione ad hoc, ritenendo che l'attività svolta fosse compresa nei compiti e doveri d'ufficio in quanto strettamente correlata al rapporto di servizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato rispetto al quale opera, nei casi previsti, il raddoppio sanzionatorio
Cass. SS.UU. n. 8980/2018
richiamata a sostegno del principio secondo cui la cessazione della materia del contendere, derivando da accordo negoziale sopravvenuto, non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso
Cass. n. 24632/2019
richiamata in senso conforme al principio sopra indicato
Massime di principio
- Quando le parti sopravvengono a una conciliazione che definisce integralmente la controversia, la Corte di cassazione deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere, determinata da accordo negoziale tra le parti, comporta la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti e non equivale a una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi in cui il giudizio di cassazione si chiuda per cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone una definizione del ricorso nel merito o in rito nei termini espressamente previsti dalla legge.
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