Cassazione Penale, Sentenza n. 37152/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, per bancarotta impropria e bancarotta per distrazione, con pena principale di tre anni e due mesi di reclusione e pene accessorie. La Corte d’appello, con sentenza del 22 maggio 2023 resa sul solo appello dell’imputato, aveva ridotto la pena a un anno, sei mesi e venti giorni, ridotto alla stessa durata le pene accessorie fallimentari, revocato l’interdizione dai pubblici uffici e concesso la sospensione condizionale. La Cassazione, con sentenza dell’11 aprile 2024, aveva rigettato il ricorso per il resto e annullato la decisione limitatamente al capo 2 dell’imputazione, rinviando alla Corte d’appello di Venezia. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello, con sentenza del 20 novembre 2025, rideterminava la pena in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, con pene accessorie della stessa durata e revoca dell’interdizione dai pubblici uffici. La difesa ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 597 e 627 c.p.p., sostenendo che il giudice di rinvio avesse fissato una pena base e pene finali più gravose rispetto a quelle stabilite dalla precedente sentenza d’appello, così violando il divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso: poiché il giudizio di secondo grado era stato instaurato su impugnazione del solo imputato, la Corte d’appello in sede di rinvio non poteva aggravare il trattamento sanzionatorio rispetto a quello fissato dalla precedente sentenza d’appello. La sentenza del 20 novembre 2025 è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per un nuovo esame conforme al divieto di reformatio in peius. La responsabilità per i reati non è stata oggetto dell’annullamento.
Norme richiamate
La norma stabilisce che, in tale situazione, il giudice, fra l'altro, non può irrogare una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella applicata nel grado precedente.
Quando l’appello è proposto dal solo imputato, il giudice non può peggiorare la pena per specie o quantità rispetto a quella applicata nel grado precedente; il limite opera anche nel giudizio di rinvio conseguente all’accoglimento del ricorso dell’imputato.
Afferma che la Corte di appello di Venezia, in sede di giudizio di rinvio, ha determinato la pena base in misura superiore a quella fissata dalla precedente sentenza di appello parzialmente annullata dalla Corte di cassazione con la sentenza in data 11 aprile 2024 citata, ed è pervenuta alla conseguente irrogazione di più gravose pene finali, principale e accessoria, in violazione del divieto di reformatio in peius.
La norma è richiamata in relazione ai limiti del giudizio di rinvio; nel caso deciso, la Cassazione ha stabilito che il giudice di rinvio non può aggravare il trattamento sanzionatorio già determinato nel precedente grado, quando il giudizio era stato promosso dal solo imputato.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Le pene accessorie previste dall'art. 216 u.co. L.F. devono essere ridotte alla durata della pena principale.
Nel precedente assetto sanzionatorio le pene accessorie fallimentari erano state commisurate alla durata della pena principale; la nuova determinazione delle pene accessorie in misura più gravosa concorreva alla violazione del divieto di reformatio in peius.
art. 322, comma 4, d.lgs. 14/2019
Le pene accessorie previste dall'art. 216 u.c. L.F. (ora 322 c. 4 D.L.vo 14/2019) vanno ridotte alla durata della pena principale e va revocata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uf,Flof
La disposizione è indicata dalla sentenza d’appello impugnata quale disciplina attuale delle pene accessorie fallimentari, da commisurare alla durata della pena principale; la Cassazione ha annullato la nuova determinazione nella parte in cui aggravava il trattamento rispetto alla precedente decisione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La difesa di Stefano De Grandi ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., in relazione agll artt. 597 e 627 cod. proc. pere, erronea applicazione della legge penale.
Il ricorso è stato proposto denunciando erronea applicazione della legge penale; la censura è stata accolta perché la pena inflitta in sede di rinvio aveva violato il divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- Se l’impugnazione in appello è proposta dal solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella applicata nel grado precedente.
- Il divieto di reformatio in peius vincola anche il giudice di rinvio: dopo l’annullamento parziale disposto su ricorso dell’imputato, la nuova decisione non può aggravare il trattamento sanzionatorio fissato dalla precedente sentenza d’appello, anche quanto alle pene accessorie.
- La violazione del divieto comporta l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio per una nuova determinazione della pena che rispetti il limite peggiorativo.
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