Cassazione Penale, Sentenza n. 3141/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione del difensore dell'imputato circa l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.), a seguito della riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019 n.3. Il ricorrente censurava: 1) la data di consumazione del reato (nella citazione si indicava il 7 febbraio 2019, mentre in altro punto risultavano atti dal 26 luglio 2018 al 7 febbraio 2019), con effetto sull'applicabilità della nuova cornice edittale; 2) la qualificazione della condotta come unitaria o come plurimi episodi in continuazione (se fosse stata unitaria, la consumazione andrebbe identificata nella prima appropriazione del 21 settembre 2018, antecedente alla riforma); 3) l'illegittimità della determinazione della pena base e della pena pecuniaria operata con i parametri successivi alla legge 3/2019, inclusa l'indicazione di una multa superiore al vecchio massimo edittale; 4) l'erronea scelta dell'episodio più grave (ultimo) solo perché conseguente all'inasprimento della cornice edittale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure sulla qualificazione della condotta (unitaria vs plurimi episodi in continuazione) non fossero state sollevate nell'atto di appello, perciò non proponibili in cassazione. Ha inoltre ritenuto logicamente coerente la valutazione della Corte d'appello che, considerando il reato come unitario e non essendovi traccia di restituzione per l'ultimo episodio dell'11 febbraio 2019, ha preso come data rilevante quella successiva all'entrata in vigore della riforma dell'art. 646 c.p.; la Corte di appello aveva inoltre osservato che, anche ammettendo più episodi in continuazione, ciò avrebbe comportato un inasprimento della pena. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 646 c.p. (appropriazione indebita)
La norma è stata al centro della controversia per la modifica della cornice edittale operata dalla legge n.3/2019; nel caso i giudici hanno valutato la fattispecie come reato istantaneo la cui data di consumazione è rilevante per stabilire quale versione normativa applicare (precedente o successiva alla riforma).
legge 9 gennaio 2019 n.3, art. 1 comma 1 lett. u)
Ha modificato la disciplina sanzionatoria dell'art. 646 c.p.; la disputa riguardava l'applicabilità della nuova cornice edittale in relazione alla data di consumazione degli atti contestati.
art. 2 c.p. (richiamato: comma 4)
Richiamato nel ricorso in relazione al principio di applicazione della legge penale nel tempo e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha valutato che la critica formulata non poteva essere sollevata in cassazione perché non dedotta in appello.
Richiamato nella discussione sul cumulo o sull'aumento di pena (conseguente alla valutazione di più episodi o della continuazione); la Corte ha osservato che la valutazione della Corte d'appello sulla possibile maggior gravità in caso di pluralità di episodi era coerente.
Norma processuale utilizzata dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per irrogare, per profili di colpa nelle censure, la somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che non siano state proposte in sede di appello: questioni nuove o non dedotte in appello risultano inammissibili.
- Per reati istantanei (come l'appropriazione indebita secondo interpretazione uniforme), se la condotta è ritenuta unitaria la data rilevante può essere quella dell'atto finale comprovato e non necessariamente la prima manifestazione, con conseguente applicazione della legge vigente alla data di consumazione individuata.
- La qualificazione della condotta come unitaria o come pluralità di episodi in continuazione è decisiva per determinare quale normativa penale applicare e l'entità della pena; se la continuazione fosse riconosciuta, normalmente può comportare un inasprimento complessivo della pena.
- La scelta dell'episodio "più grave" come criterio per fissare la pena può essere legittima se fondata su ragionamento logico e motivato; non è ammessa la scelta strumentale dell'episodio più recente solo per applicare una legge più severa se tale scelta non è supportata dai fatti e dalla motivazione.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e infliggere ammende quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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