Cassazione Penale, Sentenza n. 11134/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e diniego della rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p.), contestando la valutazione del perito sulla capacità di intendere e volere dell'imputato e ritenendo le conclusioni del perito contrapposte ad accertamenti precedenti in altri procedimenti; 2) vizio di motivazione per presunta travisamento e mancata valutazione dell'inattendibilità della persona offesa (discrepanze dichiarative, ruolo dell'interprete e individuazione fotografica), con richiesta di riqualificazione del fatto in furto aggravato; 3) censura sull'inammissibilità del diniego di esaminare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva per effetto del divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p., con richiamo alla questione di legittimità costituzionale della disposizione (artt. 3, 25, 27 Cost.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello di Napoli aveva correttamente confermato la condanna di primo grado (dichiarazione di colpevolezza per rapina impropria ex art. 628 c.p., pena di 4 anni di reclusione, multa di 1.000 euro e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni), ritenendo: (i) il primo motivo aspecifico e non sufficiente a sovvertire la valutazione del perito, posto che la Corte territoriale ha motivato congruamente il ritenuto esauriente accertamento peritale e il rigetto della rinnovazione; (ii) il secondo motivo aspecifico e non decisivo, atteso che la responsabilità è stata comprovata anche dalle immagini di videosorveglianza e dal riconoscimento del soggetto da parte degli agenti; (iii) il terzo motivo inammissibile perché non previamente dedotto in appello e, comunque, infondato: la questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 69, comma 4, c.p. è risultata irrilevante nel caso di specie e la giurisprudenza costituzionale (pur avendo annullato la norma in relazione al reato di cui all'art. 630 c.p. con motivazioni legate all'eccezionale gravità di quel reato) non determina automaticamente l'illegittimità della stessa disposizione rispetto al reato di rapina impropria di cui all'art. 628 c.p.; infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Norma che punisce la rapina impropria, la cui cornice edittale è stata ritenuta non confrontabile con quella dei reati per cui la Corte costituzionale ha annullato il divieto di prevalenza delle attenuanti; applicata come fattispecie accertata nei giudizi di merito
Disposizione che vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione di illegittimità costituzionale irrilevante nel caso di specie e la norma compatibile con l'assetto sanzionatorio del reato di cui all'art. 628 c.p., distinguendone l'applicazione dal caso (art. 630 c.p.) in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
Individua le circostanze attenuanti generiche; il dibattito riguarda la possibilità che tali attenuanti prevalgano sulla recidiva reiterata, questione che la Corte ha ritenuto regolata e non manifestamente incostituzionale nel caso di rapina impropria
Prevede la recidiva reiterata come circostanza aggravante; la Corte ha ritenuto che il divieto di prevalenza delle attenuanti non determini, nel contesto dell'art. 628 c.p., la sproporzione grave verificata dalla Corte costituzionale per l'art. 630 c.p.
Norma sul rinnovamento dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ha ricordato che il giudice d'appello deve esprimere motivazione sulla richiesta di rinnovazione solo se la accoglie, potendo implicitamente motivarne il rigetto purché la motivazione complessiva sia sufficiente
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Articola i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e il terzo non consentito
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la Corte ha richiamato il principio per sostenere l'inammissibilità del motivo relativo al bilanciamento attenuanti/recidiva
artt. 3, 25, 27 Cost.
Richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale sull'art. 69, comma 4, c.p.; la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non sussista per il reato in esame la lesione dei principi costituzionali invocati
Richiamato perché la Corte costituzionale, nella sentenza n. 151/2025, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, comma 4, c.p. con riferimento al sequestro di persona a scopo di estorsione; la Corte di Cassazione ha però distinto quel caso per la diversa gravità ed edittalità della fattispecie
Norma richiamata per l'oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Il giudice d'appello non è tenuto a motivare espressamente il rigetto di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria quando la motivazione complessiva dimostri che gli elementi acquisiti sono sufficienti per valutare la responsabilità; il ricorrente deve dunque contestare in modo specifico e critico tale motivazione per rendere efficace il gravame in Cassazione
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione conforme dei giudici di merito; censure generiche o reiterative delle stesse doglianze di appello sono usualmente inammissibili o inefficaci
- La valutazione della attendibilità della persona offesa può essere ritenuta superata da elementi probatori oggettivi (es. immagini di videosorveglianza e riconoscimenti da parte di operatori), pertanto chi impugna deve dimostrare la decisività delle presunte contraddizioni e la loro incidenza sul giudizio di responsabilità
- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. vanno valutate nel concreto in rapporto alla specifica fattispecie e alla cornice edittale: la Corte costituzionale ha annullato la norma solo nei casi in cui il divieto determinava uno squilibrio macroscopico tra pena minima astratta e pena risultante dall'applicazione delle attenuanti; non ogni eccezione ai poteri del giudice di bilanciamento è automaticamente costituzionalmente illegittima
- Per far valere in Cassazione la pretesa prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è necessario che la questione sia stata specificamente proposta e motivata in appello; motivi nuovi o non dedotti in appello sono inammissibili
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