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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46896/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale di Latina (13/07/2015) che aveva condannato Giovanni Nunziata. L'appellante ha sostenuto la tempestività dell'impugnazione perché l'estratto contumaciale della sentenza era stato notificato all'imputato il 19/10/2015 e l'appello era stato depositato il 30/11/2015; la Corte territoriale aveva invece ritenuto tardivo l'appello ritenendo decorso il termine dalla scadenza del termine concesso per la motivazione (11/09/2015). Inoltre il Pubblico Ministero in cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado perché i reati risultavano estinti per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il termine di 45 giorni per proporre appello, previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., nel caso di sentenza contumaciale decorre dalla notifica all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza (qui notificato il 19/10/2015), perciò l'appello depositato il 30/11/2015 era ammissibile. Tuttavia la Corte ha rilevato che i reati ascritti si erano estinti per prescrizione (termine di prescrizione calcolato in 7 anni e 6 mesi con tempus commissi delicti 9/01/2011, prescrizione maturata il 9/07/2018) prima dell'adozione dell'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata che la sentenza di primo grado e ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre impugnazione quando il giudice ha assegnato il termine per la motivazione ai sensi dell'art. 544; la Corte lo applica quale termine rilevante per il calcolo della tempestività dell'appello.

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. d)

    Prevede che, nel processo contumaciale, il termine di impugnazione decorre dalla notifica all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza; la Corte ha dichiarato che il computo doveva partire dal 19/10/2015.

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 3

    Dispositivo secondo cui, se esiste diversa decorrenza del termine tra imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo; la Corte ha richiamato questo principio per affermare l'ammissibilità dell'appello.

  • art. 544 cod. proc. pen., comma 3

    Consente al giudice di assegnare un termine per redigere la motivazione; tale assegnazione incide sul computo del termine di impugnazione (interagendo con l'art. 585).

  • artt. 157 e 160 cod. pen.

    Norme sul calcolo della prescrizione in relazione alla pena edittale; la Corte le ha usate per determinare che i reati contestati si prescrivevano in 7 anni e 6 mesi e per fissare la data di estinzione (9/07/2018).

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola il proscioglimento nel merito per intervenuta estinzione del reato; la Corte ha ritenuto applicabile la dichiarazione di estinzione per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Nei procedimenti contumaciali il termine per impugnare decorre dalla notifica all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza; pertanto è fondamentale verificare la data di tale notifica per calcolare la tempestività dell'impugnazione.
  • Se la decorrenza del termine di impugnazione è diversa per imputato e difensore, vale per entrambi il termine che scade per ultimo (art. 585, comma 3): ciò può salvare la tempestività dell'impugnazione anche se il difensore aveva conteggiato il termine diversamente.
  • L'ammissibilità dell'impugnazione non esclude che il giudice debba verificare l'eventuale estinzione dei reati per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata ma prima della decisione sull'impugnazione; se la prescrizione è maturata il giudice deve dichiarare l'estinzione.
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'individuazione del tempus commissi delicti e l'esame di eventuali cause interruttive o sospensive: errori in questo calcolo possono determinare risultati processuali rilevanti (es. estinzione del reato prima della decisione).
  • Quando il Pubblico Ministero in cassazione chiede l'annullamento senza rinvio per prescrizione e gli atti confermano l'estinzione, la Corte deve accogliere la richiesta e dichiarare l'estinzione senza rinvio.
  • In casi pratici il difensore dovrebbe conservare e produrre la prova delle notifiche (relate) e verificare i termini decorrenti sia dalla data di deposito sia da quella di notifica per evitare incertezze sulla tempestività degli atti.

Testo integrale

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