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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32047/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva trasmesso gli atti alla Corte di cassazione qualificando l'impugnazione dell'imputato come ricorso per cassazione. L'imputato censura vizi di motivazione e violazione degli artt. 443, comma 1, c.p.p. e 131-bis c.p., sostenendo che la sentenza del Tribunale di Modena (resa in giudizio abbreviato il 7/10/2024) che ha dichiarato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non sarebbe un proscioglimento impugnabile solo con ricorso per cassazione, e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 443 e precluso all'imputato la facoltà di proporre appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'ordinanza di trasmissione adottata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. non sia impugnabile. La Corte ha motivato che: (i) l'impugnabilità di simili provvedimenti non è prevista dalla legge (principio di tassatività delle impugnazioni); (ii) manca un interesse concreto dell'imputato a impugnare un atto meramente formale e non decisorio; (iii) la qualificazione provvisoria dell'impugnazione da parte della Corte d'appello è atto amministrativo/incidente che può essere riesaminato dalla Corte di cassazione nel merito dell'impugnazione stessa. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 586-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato contestato (positività alla cocaina in sede di controllo antidoping); citata come riferimento per la fattispecie materiale oggetto del procedimento.

  • art. 443 c.p.p.

    Richiamato nella contestazione dell'imputato relativamente alla natura del provvedimento (proscioglimento vs non punibilità). La Corte non ha risolto il dubbio di merito sulla qualificazione della sentenza, ritenendo invece che la questione sia destinata all'esame nel giudizio di cassazione sull'impugnazione della sentenza e non impugnabile tramite l'ordinanza di trasmissione.

  • art. 131-bis c.p.

    Regola l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa sosteneva che una pronuncia di non punibilità non equivalga a proscioglimento e quindi fosse appellabile; la Corte ha stabilito che la qualificazione e le sue conseguenze processuali devono essere valutate nel merito dell'impugnazione e non mediante impugnazione dell'ordinanza di trasmissione.

  • art. 568 c.p.p.

    Fondamentale per la decisione: il comma 5 autorizza il giudice investito erroneamente a trasmettere gli atti al giudice competente (anche con semplice missiva/atto amministrativo). La Corte ha ritenuto che tale ordinanza di trasmissione non abbia natura giurisdizionale decisoria e che non sia impugnabile autonomamente; inoltre il principio di tassatività delle impugnazioni e il requisito dell'interesse (comma 4) ostano all'ammissibilità del ricorso contro l'ordinanza di trasmissione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la pronuncia sulle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento e al versamento di Euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata per valutare l'assenza di elementi che facciano ritenere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nonostante ciò la Corte ha comunque posto a carico del ricorrente le spese e la somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'ordinanza del giudice di merito che, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., riqualifica un'appellazione e trasmette gli atti alla Corte di cassazione non è impugnabile autonomamente: la qualificazione può essere discussa solo nell'ambito del giudizio di cassazione instaurato con la trasmissione.
  • Per poter censurare la qualificazione dell'impugnazione (appello vs ricorso per cassazione) occorre sollevare la questione nel merito del giudizio di cassazione; non è efficace proporre un ricorso separato contro l'atto di trasmissione.
  • Il principio di tassatività delle impugnazioni e il requisito dell'interesse concreto (art. 568 c.p.p.) escludono la possibilità di impugnare provvedimenti meramente amministrativi/incidenti che non rechino lesione immediata di posizioni soggettive.
  • La distinzione tra sentenza di proscioglimento e pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis può avere rilevanza processuale, ma la valutazione della qualificazione e delle relative conseguenze impugnatorie va svolta in sede di merito dell'impugnazione, non mediante impugnazione dell'ordinanza di trasmissione.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe preparare la strategia difensiva per il giudizio di cassazione (argomentare la appellabilità o meno della sentenza e la corretta qualificazione) piuttosto che proporre ricorsi incidentali contro l'atto di trasmissione, avendo cura di valutare il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.

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