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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18638 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. L'appello riguardava la precedente decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro un'iscrizione ipotecaria conseguente al mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. La ricorrente sosteneva che l'omesso deposito di una copia dell'appello presso la segreteria della CTP fosse giustificato dal legittimo affidamento generato dalle istruzioni riportate sul retro della comunicazione del dispositivo della sentenza, nelle quali era indicato soltanto il deposito presso la segreteria della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. In primo luogo, il motivo non conteneva l'autonomo momento di sintesi o quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. In ogni caso, la censura è stata ritenuta infondata: la comunicazione della sentenza doveva contenere necessariamente solo il dispositivo, mentre eventuali indicazioni aggiuntive sulle modalità dell'appello non potevano fondare un legittimo affidamento sulla loro completezza, soprattutto per un difensore qualificato. All'epoca dei fatti era obbligatorio, a pena di inammissibilità, depositare una copia dell'appello anche presso la segreteria della CTP. L'abrogazione successiva di tale obbligo non era applicabile retroattivamente. Non è stata emessa una pronuncia sulle spese perché l'Agenzia intimata non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze soggette alla sua applicazione, imponeva che i motivi di ricorso per cassazione relativi a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione contenessero un autonomo quesito di fatto o momento di sintesi. La sua mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consentiva di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, ma il motivo doveva rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La comunicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale deve contenere necessariamente il dispositivo. Eventuali ulteriori istruzioni inserite nella comunicazione non garantiscono che le indicazioni processuali siano complete o idonee a esonerare la parte dal rispetto della legge.

  • Art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo allora vigente

    Prevedeva che l'appello tributario fosse notificato alle parti e depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, con l'obbligo ulteriore di depositare una copia dell'atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che aveva pronunciato la sentenza impugnata. L'omissione era sanzionata con l'inammissibilità.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 7, convertito dalla L. n. 248 del 2005

    Ha introdotto o disciplinato l'obbligo di deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado, obbligo ritenuto applicabile ai fatti di causa.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36, comma 1

    Ha abrogato l'obbligo di deposito della copia dell'appello presso la CTP con effetto dal 21 dicembre 2014. La Corte ha escluso che l'abrogazione avesse natura ricognitiva o efficacia retroattiva.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 321 del 2009, n. 43 del 2010 e n. 141 del 2011

    Hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale della disciplina che prevedeva l'obbligo di deposito della copia dell'appello presso la CTP.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, gli adempimenti formali previsti dalla legge e sanzionati con l'inammissibilità devono essere rispettati anche se le comunicazioni della segreteria riportano istruzioni incomplete o imprecise.
  • Le indicazioni accessorie contenute nella comunicazione del dispositivo non sostituiscono la consultazione della disciplina normativa applicabile e, di regola, non consentono di invocare un legittimo affidamento, soprattutto quando la parte è assistita da un difensore professionista.
  • Per valutare la validità di un'impugnazione occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data dell'atto; una successiva abrogazione o modifica non si applica automaticamente agli atti compiuti in precedenza.
  • I ricorsi per cassazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge processuale applicabile ratione temporis. La mancanza del quesito di fatto o del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. comportava l'inammissibilità del motivo.
  • Quando un'impugnazione è soggetta a un termine o a un adempimento formale essenziale, l'omissione può impedire l'esame nel merito anche se la parte lamenta di aver seguito istruzioni amministrative non complete.

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