Cassazione Civile, Ordinanza n. 22852/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da un complesso immobiliare in comproprietà familiare sito in Roma, già facente parte dell'asse ereditario della madre delle parti. Dopo il decesso del padre, che in vita aveva regolato con una scrittura privata del 26 dicembre 1984 le modalità di utilizzo dell'immobile e aveva un diritto di abitazione, una comproprietaria ha agito chiedendo un'indennità per il mancato godimento della propria quota, sostenendo di essere stata di fatto esclusa dall'accesso e dall'uso del bene: le sarebbero state rifiutate le chiavi e le sarebbe stato impedito ogni godimento diretto o indiretto, con impossibilità di usare o locare la porzione di sua spettanza. I convenuti hanno resistito affermando, tra l'altro, che uno di essi avesse un diritto di uso esclusivo su parte dell'immobile in forza della scrittura del 1984, che parte del compendio fosse occupata da mobili e libri ereditari e che la domanda economica fosse comunque infondata o eccessiva. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto all'indennità; la Corte d'appello aveva ridotto l'importo, ma aveva confermato il diritto al ristoro. In cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato, da un lato, violazione delle norme su prova e presunzioni, sostenendo che il rigetto delle azioni possessorie nel 2010 avrebbe escluso l'illiceità della condotta e che il danno non poteva essere presunto in re ipsa; dall'altro, hanno censurato la valutazione della scrittura del 1984, il mancato rilievo del giudicato su altra causa relativa al conguaglio, la mancata considerazione del rigetto delle azioni possessorie e il pagamento degli oneri condominiali. La ricorrente incidentale ha invece contestato la riduzione dell'indennità, deducendo motivazione apparente, omessa pronuncia sull'eccezione di novità e soprattutto errata interpretazione della scrittura del 1984, che a suo dire era stata letta in modo da attribuire al fratello un godimento più ampio della sua quota, in contrasto con la comproprietà paritaria.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva questioni nuove non adeguatamente dedotte e documentate nei gradi di merito e perché, nella sostanza, pretendeva di rivalutare fatti e prova; inoltre la Corte ha ritenuto corretta la regola applicata in tema di uso esclusivo del bene comune e di indennità commisurata ai frutti civili, in presenza di impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali degli altri comproprietari. Anche il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché promiscuo, volto a una diversa ricostruzione dei fatti, non configurante una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e in parte precluso dal fatto che la sentenza d'appello era conforme sul diritto all'indennità. Il ricorso incidentale è stato accolto solo nel terzo motivo: la Corte ha ritenuto errata l'interpretazione della scrittura privata del 1984 e ha censurato la lettura apodittica che alterava l'equilibrio della comproprietà paritaria, violando i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. e l'art. 1102 c.c. I primi due motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame della quantificazione dell'indennità alla luce della corretta interpretazione della scrittura del 1984 e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti principali insieme all'art. 115 c.p.c. e all'art. 2697 c.c., ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e introducevano questioni nuove.
La violazione è configurabile solo nei casi di espressa deroga al principio di disponibilità della prova o di utilizzazione di prove non introdotte dalle parti; nel caso concreto la censura è stata reputata inammissibile perché si risolveva in critica alla valutazione delle prove.
La sua violazione richiede l'attribuzione di valore di prova legale a elementi sprovvisti di tale natura o il disconoscimento del regime di prova legale; qui la doglianza era in realtà diretta contro l'apprezzamento del materiale probatorio.
Richiamato dai ricorrenti principali in tema di onere della prova, ma non è stata ravvisata una reale violazione della regola probatoria; la Corte ha confermato il diritto al ristoro sulla base degli accertamenti di fatto compiuti.
Invocato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il giudice di merito avesse correttamente applicato l'orientamento sui frutti civili derivanti dall'uso esclusivo del bene comune.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte ha distinto tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, rilevando che le censure dei ricorrenti erano spesso promiscue e volte alla rivalutazione del merito, quindi inammissibili.
È stato utilizzato per dichiarare inammissibile la censura che contrastava con un orientamento già consolidato della Corte in tema di indennità per uso esclusivo del bene comune.
La parte che deduce questioni nuove o richiama documenti deve indicare e riprodurre specificamente il contenuto degli atti rilevanti; la mancata osservanza ha determinato inammissibilità.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale, ritenendo la motivazione comprensibile e non meramente apparente.
Richiamato con l'art. 132 c.p.c. in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che il vizio non sussistesse, perché la motivazione esisteva ed era intellegibile.
L'omessa pronuncia non è configurabile per questioni processuali o mere difese che risultino implicitamente disattese dalla decisione di merito; nel caso concreto l'eccezione di novità è stata considerata implicitamente rigettata.
Richiamato per il divieto di domande nuove in appello; la Corte ha osservato che, nel caso concreto, si trattava piuttosto di mere difese e non di domande nuove in senso stretto.
Richiamato nel motivo incidentale sull'asserita novità delle difese in appello; la Corte ha escluso l'omessa pronuncia e ha ritenuto la questione implicitamente disattesa.
La Corte ha accolto il ricorso incidentale perché la scrittura privata del 1984 era stata interpretata senza adeguato riferimento al dato letterale e alla comune intenzione delle parti.
Il canone di interpretazione secondo buona fede è stato richiamato dalla ricorrente incidentale e ritenuto violato dall'interpretazione apodittica del negozio.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere un'interpretazione sistematica e coerente con lo scopo del negozio; la Corte ha condiviso la censura di violazione dei canoni ermeneutici.
Invocato in via subordinata come criterio di interpretazione del contratto a titolo gratuito nel senso meno gravoso per la parte che aveva assunto un sacrificio patrimoniale.
La Corte ha ritenuto che la lettura della scrittura privata operata in appello finisse per attribuire a un comproprietario un godimento superiore e all'altro uno inferiore, in contrasto con la regola di pari uso della cosa comune.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione, richiamata nel provvedimento processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato ai fini della tempestività del ricorso incidentale, che è stato considerato proposto entro il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello.
La Corte ha precisato che, nel regime successivo alla riforma Cartabia, il controricorso contenente ricorso incidentale va depositato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.
Richiamato in combinazione con l'art. 370 c.p.c. per affermare la tempestività del ricorso incidentale proposto mediante deposito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili questioni nuove né censure che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito; la parte che le prospetta deve indicare specificamente dove siano state dedotte nei gradi precedenti e riprodurre gli atti rilevanti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il semplice apprezzamento delle prove: occorre allegare l'uso di prove non introdotte, la disapplicazione di una prova legale o l'attribuzione indebita di efficacia probatoria vincolata.
- In tema di comunione, se un comproprietario utilizza in via esclusiva il bene e gli altri manifestano la volontà di goderne, con conseguente impedimento assoluto all'uso, è dovuta un'indennità commisurata ai frutti civili ricavabili dall'uso esclusivo, purché sia accertato il vantaggio patrimoniale dell'occupante.
- Il rigetto di precedenti azioni possessorie non esclude, di per sé, la successiva tutela risarcitoria o indennitaria fondata sulla lesione del diritto di comproprietà e sulla violazione delle regole di godimento del bene comune.
- L'interpretazione di una scrittura privata che regoli il godimento di un bene in comproprietà deve rispettare i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., ricercando la comune intenzione delle parti e leggendo il negozio in modo coerente con la parità delle quote; è censurabile la lettura che, senza adeguato aggancio al testo e al sistema, alteri l'equilibrio della comproprietà.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la questione processuale o la mera difesa risultino implicitamente disattese dalla decisione di merito; in tali casi la censura va indirizzata contro la soluzione adottata, nei limiti dei vizi deducibili in cassazione.
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