Cassazione Penale, Sentenza n. 24522/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo di euro 23.025 disposto dal GIP, censurando che il Tribunale avrebbe esteso al ricorrente gli effetti di un sequestro operativo nei confronti del padre (procedimento distinto e non notificato) e che le giustificazioni e la documentazione fornite dal ricorrente sul possesso del denaro siano state ingiustamente ritenute non credibili.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevanti le doglianze riguardanti il parallelo procedimento a carico del padre, poiché l'ordinanza impugnata riguarda il sequestro disposto dopo l'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati per il reato di ricettazione. Sul merito delle censure, la Corte osserva che il controllo in cassazione delle ordinanze di riesame è limitato a violazioni di legge (art. 325 c.p.p.) e non ai vizi della motivazione, salvo i vizi radicali dell'argomentazione. Il Tribunale, sulla base di elementi di fatto non sindacabili in cassazione (presenza di materiale per lo spaccio nell'appartamento contiguo, modalità anomale di custodia del denaro, tracce di materiale per il taglio/confezionamento), ha correttamente ritenuto che la somma fosse riconducibile all'attività illecita riferita al padre e non ha dato credito alle giustificazioni del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La norma segnalata come reato di riferimento: la somma sequestrata è stata ritenuta riconducibile a ricettazione. La Corte dà rilievo al fatto che la qualificazione del reato presupposto può emergere anche da elementi circostanziali nella fase cautelare.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'impugnazione in Cassazione delle ordinanze di riesame delle misure cautelari reali alla sola violazione di legge; pertanto le censure riguardanti la motivazione sono inammissibili salvo vizi di legge o vizi motivazionali talmente gravi da configurare errores in iudicando/procedendo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i limiti del sindacato di motivazione in sede di cassazione: le deduzioni che attengono a vizi della motivazione non rientrano tra le ipotesi qualificanti per la cassazione salvo i vizi gravi previsti dalla giurisprudenza.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.Un. n.25932 del 2008, Ivanov e altre pronunce richiamate)
Conferma il principio che i vizi della motivazione assumono rilievo ai fini dell'impugnazione quando siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; inoltre autorizza l'uso di elementi logici e presuntivi nella ricostruzione della provenienza illecita dei beni nella fase cautelare.
Massime di principio
- In cassazione avverso ordinanze di riesame sulle misure cautelari reali il sindacato è limitato alle sole violazioni di legge: le critiche alla valutazione dei fatti e alla motivazione sono, di regola, inammissibili.
- Se il provvedimento di sequestro è stato adottato dopo l'iscrizione dell'indagato nel registro degli indagati, risultano irrilevanti le censure riguardanti atti o sequestri compiuti in parallelo su posizioni di terzi, salvo comprovata illegittimità che configuri una violazione di legge.
- In fase cautelare la provenienza illecita di denaro o beni può essere desunta anche da elementi indiziari e logici (modalità di custodia, contesto investigativo, presenza di materiale per lo spaccio), e il mancato convincente giustificativo da parte dell'indagato può alimentare il fondamento del sequestro.
- Per opporsi efficacemente a un sequestro preventivo relativo a somme riconducibili a reato, è cruciale fornire giustificazioni documentali credibili e coerenti; mere dichiarazioni non documentate hanno scarsa efficacia nella fase cautelare.
- Presentare ricorso che verta solo su vizi motivazionali senza indicare specifiche violazioni di legge espone al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ad ammende per abuso processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24353/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24356/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24357/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24359/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →