Cassazione Penale, Ordinanza n. 10591/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli articoli 42 e 43 c.p., contestando l'elemento psicologico del reato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione ed erronea applicazione della legge penale e del codice deontologico. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il quarto motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena. Con il quinto motivo ha infine sostenuto che il reato fosse estinto per prescrizione, assumendo la maturazione del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi generici e manifestamente infondati, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione si limita a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza rivalutare le acquisizioni processuali. Quanto al quinto motivo, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, perché il termine massimo non era ancora decorso alla data della sentenza d'appello, tenuto conto delle sospensioni; ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare una prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurazione perché il ricorso è ritenuto inammissibile.
richiamato dal ricorrente per contestare l'elemento psicologico del reato.
richiamato dal ricorrente per contestare l'elemento psicologico del reato.
invocato dal ricorrente per sostenere la particolare tenuità del fatto; la doglianza è stata ritenuta generica e infondata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione al solo contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, senza rivalutazione del fatto.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nel testo come parametro della censura di motivazione, esclusa in concreto perché la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo logicamente coerente.
non citato espressamente, ma il tema della prescrizione è affrontato nel senso che non può essere rilevata una causa estintiva maturata dopo la sentenza impugnata in presenza di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia affetto da manifesta illogicità o da contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni decisive del provvedimento; non è consentita una rivalutazione delle risultanze processuali.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non meramente assertivi: le doglianze generiche o prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza sono dichiarate inammissibili.
- La doglianza sulla prescrizione è infondata quando, alla data della decisione di appello, il termine non sia ancora decorso, computando anche le sospensioni; inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di una prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una puntuale censura della motivazione di merito; in difetto, la doglianza può essere qualificata come generica e manifestamente infondata.
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