Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/11/2024 n. 30589 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detrazione IRPEF del 36% per spese di recupero edilizio sostenute nel 2010. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.t.r., che aveva riconosciuto la detrazione ad A.A. perché l'immobile, già del padre B.B., era stato ceduto al figlio il 21 maggio 2007 e le fatture e i pagamenti dei lavori risultavano a nome di A.A. Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997: per l'anno d'imposta 2010 la comunicazione preventiva di inizio lavori doveva essere trasmessa dal soggetto che chiedeva la detrazione, mentre era stata presentata dal padre, prima della cessione, e non dal contribuente. Ha inoltre sostenuto che la comunicazione del padre non poteva trasferire al figlio un diritto alla detrazione mai maturato. La censura relativa all'asserita irregolarità della comunicazione del padre è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non risultante trattata nel giudizio d'appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della C.t.r. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario di A.A. Ha ritenuto che, secondo la disciplina applicabile al 2010, il beneficiario della detrazione dovesse coincidere con il soggetto tenuto a presentare preventivamente la comunicazione di inizio lavori e la documentazione richiesta; la comunicazione del padre non soddisfaceva l'adempimento richiesto al figlio, che è quindi decaduto dal beneficio. La disposizione sul trasferimento delle quote residue in caso di vendita non si applica a una cessione avvenuta prima dell'esecuzione dei lavori. Spese di merito compensate; A.A. condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 1, 2 e 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449

    Il combinato disposto di cui all' art. 1 , comma 1, legge n. 449 del 1997 con l' art. 1 , comma 1, lett a) D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 depone nel senso della coincidenza tra il soggetto a favore del quale è prevista la detrazione di imposta ed il soggetto tenuto ad eseguire, a pena di decadenza, la comunicazione di inizio lavori e ad inoltrare, tra gli ulteriori documenti, il titolo abilitativo.

    La detrazione spetta al possessore o detentore che sostiene le spese, ma, per il periodo in esame, il beneficio è subordinato anche all'adempimento della comunicazione preventiva da parte dello stesso soggetto che lo richiede. Il comma 7 disciplina invece il trasferimento delle quote non ancora utilizzate quando la vendita interviene dopo la realizzazione degli interventi; non consente di trasferire un beneficio prima che i lavori siano stati eseguiti.

  • Art. 1, comma 1, lettera a), e art. 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, nel testo applicabile ratione temporis

    È evidente, pertanto, che il contribuente A.A. pretende la detrazione dell'imposta, pur non avendo adempiuto a quanto previsto dall' art. 1 del D.M. n. 41 del 1998 incorrendo, pertanto, nella decadenza di cui all'art. 4.

    Prima della modifica del 2011, chi intendeva avvalersi della detrazione doveva trasmettere all'ufficio, prima dell'inizio dei lavori, la comunicazione prescritta e la documentazione richiesta. La violazione di tale adempimento comportava la decadenza; la comunicazione presentata da un diverso soggetto non suppliva a quella omessa dal contribuente che chiedeva il beneficio.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione della disciplina sostanziale sulla detrazione.

  • Art. 384 codice di procedura civile

    Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata; inoltre, tenuto conto che non vi sono ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ex art. 384 cpd. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito, come avvenuto con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

Massime di principio

  • Per le detrazioni edilizie soggette alla disciplina anteriore alla semplificazione del 2011, occorre verificare chi abbia presentato la comunicazione preventiva e se coincida con il soggetto che richiede il beneficio: la sola prova di fatture e pagamenti a proprio nome non sana l'omissione dell'adempimento richiesto.
  • La comunicazione presentata dal precedente proprietario non vale automaticamente per l'acquirente, soprattutto quando la cessione precede l'esecuzione dei lavori e il bene interessato deriva da un frazionamento.
  • Il trasferimento delle quote residue della detrazione in caso di vendita presuppone che gli interventi siano già stati realizzati e che esistano quote spettanti e non ancora utilizzate; non attribuisce all'acquirente un diritto mai maturato dal venditore.
  • In Cassazione non è possibile introdurre una questione che richieda accertamenti di fatto e non sia stata trattata in appello: il ricorrente deve indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito l'aveva sollevata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.