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Sentenza

Sentenza del 26/11/2024 n. 30499 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva emesso due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2010, disconoscendo costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti: Euro 2.689.999,95 per A.A. ed Euro 10.350.000,60 per B.M. Rottami. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Bergamo e la conferma della decisione da parte della CTR, i contribuenti hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 53 Cost., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Sostenevano che, pur essendo irregolari le operazioni contestate, la merce era stata acquistata e i relativi costi dovevano essere riconosciuti, anche mediante compensazione con una voce generica di acquisti di materiale ferroso non documentata, a tutela della capacità contributiva e in coerenza con l’accertamento induttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di omesso esame del fatto decisivo, poiché sulla mancata documentazione dei costi vi era doppia conformità delle decisioni di merito, e infondato il restante motivo: non si trattava di omessa dichiarazione né di ricavi ricostruiti dall’Ufficio, ma di costi dichiarati senza documentazione idonea, essendo i documenti prodotti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. Spettava quindi ai contribuenti provare documentalmente i costi effettivamente sostenuti; tale onere non contrasta con il principio di capacità contributiva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 20.000, oltre spese prenotate a debito. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 109 TUIR

    è compito del contribuente provare documentalmente quei costi che effettivamente abbia sostenuto, come prescritto dall' art. 109 TUIR .

    Per dedurre i costi, il contribuente deve fornire documentazione idonea che dimostri quelli realmente sostenuti. Documenti collegati a operazioni oggettivamente inesistenti non bastano a provare la deducibilità.

  • Art. 53 Cost.

    I ricavi sono quelli effettivi, dichiarati, non sono ricostruiti dall'ufficio, e il principio per cui i relativi costi devono essere documentati non risulta affatto in contrasto con quello della capacità contributiva, diversamente la stessa necessità di documentazione dei costi sarebbe del tutto obliterata.

    La capacità contributiva non esonera dall’obbligo di documentare i costi. Nel caso deciso, in cui i ricavi erano quelli dichiarati e non ricostruiti dall’Ufficio, tale obbligo è compatibile con il principio costituzionale.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, qualora dovuto.

  • Art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in base al quale è stato dichiarato l’obbligo aggiuntivo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Se i documenti prodotti a sostegno dei costi risultano riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare con documentazione idonea i costi effettivamente sostenuti; una voce contabile generica e non documentata non è sufficiente.
  • La deduzione dei costi non può fondarsi soltanto sull’affermazione che i beni siano stati acquistati o che i costi siano economicamente plausibili: occorre provarne documentalmente l’effettività.
  • Il principio di capacità contributiva non elimina gli obblighi di documentazione dei costi, specialmente quando l’accertamento riguarda costi dichiarati e non ricavi ricostruiti induttivamente dall’Amministrazione.
  • In presenza di decisioni di merito conformi sul fatto contestato, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nei termini rilevati dalla Corte.

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