Sentenza del 27/11/2024 n. 395 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva recuperato a tassazione €439.079,00, corrispondenti all'ammortamento dell'avviamento dedotto da S. O. 1 relativo ad aziende conferite dalla S. O. S.p.a. L'Agenzia, richiamando la Circolare 8/E/2010, sosteneva che il valore dell'avviamento "non è oggetto di trasferimento" nel conferimento e che quindi la conferitaria non poteva proseguire l'ammortamento. La contribuente aveva impugnato il recupero e la CTP di Udine aveva accolto il suo ricorso. In appello l'Amministrazione chiedeva la riforma ma il giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 176, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, "il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa", e che l'avviamento è componente inscindibile del valore dell'azienda e pertanto trasferibile e ammortizzabile dalla conferitaria in continuità fiscale (anche alla luce dell'art. 103, comma 3, TUIR e della giurisprudenza richiamata).
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato respinto e confermata la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il giudice ha compensato le spese del presente grado nella misura dei 3/4, ponendo il residuo a carico dell'appellante principale, che è stata condannata a liquidare €2.000,00 oltre accessori di legge. È stata disposta la restituzione del contributo unificato all'appellante incidentale (la società). Le spese di questo grado seguono la parziale soccombenza e sono liquidate a favore della contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 176, comma 1
il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa
Il conferimento determina il subentro della conferitaria in tutti gli elementi dell'azienda conferita, ivi compreso il valore dell'avviamento, che dunque si trasferisce e può essere oggetto di continuità fiscale.
ammortamento dell'avviamento nel limite di un diciottesimo
L'avviamento acquistato a titolo oneroso è ammortizzabile secondo le regole del TUIR (spesso con riferimento al limite del 1/18), e in caso di conferimento la conferitaria può proseguire l'ammortamento in continuità rispetto alla conferente.
Circolare Agenzia delle Entrate 8/E del 2010
il valore dell'avviamento "non è oggetto di trasferimento"
La Circolare era stata invocata dall'Ufficio per escludere il trasferimento dell'avviamento nel conferimento; il giudice ha tuttavia ritenuto prevalente l'applicazione dell'art. 176 TUIR e la natura economica dell'avviamento come componente dell'azienda.
Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 16662 dell'11.06.2021
La Cassazione, pur in materia di imposta di registro, ha adottato una ricostruzione giuridica dell'avviamento che ammette il suo passaggio nelle ipotesi di conferimento, fornendo supporto alla tesi della trasferibilità dell'avviamento.
Massime di principio
- In caso di conferimento d'azienda il conferitario subentra negli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita: l'avviamento è normalmente considerato elemento dell'azienda e quindi trasferibile.
- Se l'avviamento deriva da un precedente acquisto oneroso ed è già stato capitalizzato, la conferitaria può continuare l'ammortamento residuo in continuità fiscale (ai sensi dell'art. 176 TUIR e art. 103 TUIR).
- Le circolari amministrative (es. Circ. 8/E/2010) non possono impedire l'applicazione diretta della norma di legge che disciplina il subentro nei valori dell'azienda; il valore economico e la funzione dell'avviamento supportano la sua trasferibilità nel conferimento.
- In controversie tributarie sulla deducibilità/ammortamento dell'avviamento è utile richiamare la specifica normativa TUIR e la giurisprudenza della Corte di Cassazione a supporto della continuità fiscale.
- Sulle spese di lite, i giudici possono compensare parzialmente le spese in presenza di parziale cessazione della materia del contendere; l'appellante incidentale che ottenga accoglimento su profili procedurali può ottenere la restituzione del contributo unificato.
- Quando si valuta la posizione fiscale dell'avviamento in operazioni straordinarie, conviene verificare sia la disciplina civilistica del conferimento sia la disciplina fiscale per determinare continuità dei valori e corretta applicazione dell'ammortamento.
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