Cassazione Penale, Sentenza n. 03955/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore d'ufficio di Moreno Santin avverso la sentenza del Tribunale di Bologna. L'inammissibilità era stata motivata dal mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, del "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il difensore ha contestato la legittimità costituzionale della norma (violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.) per disparità di trattamento tra difensore d'ufficio e di fiducia e per la limitazione del diritto di difesa; ha inoltre riproposto, in caso di accoglimento, i motivi di merito relativi alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.) e alla motivazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. Ha confermato che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (nella formulazione modificata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114) richiede, a pena d'inammissibilità, che il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza depositi con l'atto di impugnazione il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/elezione di domicilio, misura ritenuta ragionevole e funzionale a garantire che l'impugnazione sia espressione della volontà consapevole dell'imputato. La Corte ha ricordato i correttivi legislativi (allungamento dei termini per impugnare e possibilità di restituzione nel termine in caso di mancata conoscenza effettiva del processo) e la diversa posizione giuridica del difensore di fiducia rispetto a quello d'ufficio. Ogni ulteriore eccezione è stata assorbita. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte interpreta la norma come una prescrizione procedurale ragionevole volta a garantire che l'appello proposto dal difensore d'ufficio rifletta la volontà consapevole dell'imputato assente, riducendo il rischio di processi d'appello celebrati a insaputa dell'interessato; la richiesta non viola i principi costituzionali invocati.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Dispositivo normativo che ha introdotto originariamente la disciplina più rigorosa sull'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza; la Corte collega la ratio della norma alla riforma dell'assetto dell'assenza processuale.
art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114
Modifica la previgente disciplina restringendo l'obbligo del mandato specifico al solo caso di impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato assente; la Corte ritiene la modifica coerente e giustificata.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
allunga di quindici giorni i termini per proporre impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza
La norma è vista come correttivo bilanciante dell'onere imposto dall'art. 581(1-quater), concedendo più tempo al difensore d'ufficio per adempiere all'obbligo formale.
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la restituzione nel termine per chi non ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; la Corte indica questo rimedio come ulteriore garanzia per l'imputato assente che non abbia potuto esercitare il diritto di impugnazione.
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
"Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole."
La presenza di un difensore di fiducia è tra gli elementi che possono giustificare la dichiarazione di assenza volontaria; tale situazione giustifica la diversa disciplina rispetto al difensore d'ufficio.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa; applicata per la somma di euro 3.000.
artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e art. 6 CEDU (richiamati dalla parte)
Gli artt. costituzionali e la norma convenzionale sono stati invocati per contestare la legittimità della disciplina; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, affermando che la normativa non contrasta con i principi costituzionali richiamati.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza e l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio, l'atto di appello deve essere corredato del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; in mancanza l'impugnazione è inammissibile.
- La disciplina distingue tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio: la procura preesistente del difensore di fiducia giustifica una minore rigidità formale rispetto al mandato ad impugnare richiesto al difensore d'ufficio.
- La norma è stata considerata costituzionalmente compatibile: i rimedi legislativi (termine ampliato per l'impugnazione e possibilità di restituzione nel termine per mancata conoscenza) bilanciano l'onere imposto al difensore d'ufficio.
- In situazioni analoghe, è consigliabile che il difensore d'ufficio acquisisca tempestivamente, dopo la pronuncia della sentenza, il mandato specifico con indicazione di domicilio per evitare l'inammissibilità dell'appello.
- Se il difensore non ha depositato il mandato e l'impugnazione è dichiarata inammissibile, può essere valutata la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cp.p. se prova la mancata effettiva conoscenza del processo senza colpa.
- Le questioni sostanziali di merito (es. omessa valutazione della tenuità o difetti motivazionali nella quantificazione della pena) rischiano di restare assorbite se il giudizio si concentra sull'inammissibilità procedurale: garantire prima la regolarità formale dell'impugnazione.
- I tentativi di fondare ricorsi su dubbi di incostituzionalità della norma sono, alla luce della giurisprudenza recente, difficilmente destinati ad avere successo quando la norma risulti raccordata a misure compensative e a una chiara ratio di tutela dell'interesse dell'imputato.
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