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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4952/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a seguito della privazione della libertà subita nel procedimento "Mafia Capitale" in cui Ietto era stato inizialmente indagato e condannato in primo grado (riqualificazione ai sensi dell'art. 416 c.p.), poi assolto in appello per non aver commesso il fatto. Il rigetto dell'istanza da parte della Corte d'appello era fondato sul comportamento processuale dell'interessato (silenzio), sulle sue frequentazioni e cointeressenze economiche con il vertice associativo (CARMINATI Massimo) e sulla sua disponibilità a emettere fatture false; la difesa ha impugnato per errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., per mancanza e illogicità della motivazione e per l'eccessiva valorizzazione del silenzio e delle frequentazioni con CARMINATI, sostenendo inoltre che le sovrafatturazioni non potevano da sole giustificare la lunga custodia cautelare e la denegata riparazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto complessivamente coerente la motivazione della Corte d'appello che, valutando ex ante e in autonomia gli elementi probatori, ha individuato nella connivenza/contiguità con il vertice dell'associazione e nella disponibilità ad emettere fatture false condotte gravemente colpose idonee a concorrere alla falsa apparenza di coinvolgimento dell'istante e dunque ostative all'indennizzo. La Corte di legittimità ha però precisato che, alla luce della modifica normativa operata dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 in recepimento della Direttiva (UE) 2016/343, il silenzio dell'imputato non può più essere considerato di per sé comportamento ostativo alla riparazione; ciò non ha però inciso sull'esito, perché anche escludendo il rilievo del silenzio, gli altri elementi (frequentazioni ambigue e emissione di fatture false) bastavano a giustificare il rigetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese del Ministero a causa della genericità della memoria difensiva depositata in suo favore.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che regolamenta il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice deve escludere l'indennizzo se il detenuto ha dato o ha concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La valutazione richiede una verifica ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito, concentrandosi sulla condotta che abbia creato la falsa apparenza di responsabilità.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma richiamata per la riqualificazione dell'imputazione (associazione a delinquere di tipo mafioso nel testo). Nel caso ha caratterizzato il quadro originario di imputazione che ha portato alla custodia cautelare.

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    Previsione sulle facoltà difensive dell'imputato (diritto al silenzio). La Corte precisa che, dopo la modifica normativa del 2021, il silenzio non può essere considerato di per sé comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Atto sovranazionale che ha ispirato la modifica della normativa nazionale per rafforzare la presunzione di innocenza e garanzie difensive; è stato richiamato come motivo della modifica normativa che impedisce la valorizzazione del silenzio a fini ostativi.

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    Decreto di recepimento della Direttiva 2016/343 che ha modificato l'art. 314 c.p.p. escludendo la rilevanza del silenzio dell'imputato quale comportamento ostativo al diritto all'indennizzo.

Massime di principio

  • Dopo la modifica normativa di novembre 2021 (D.Lgs. n.188/2021), il silenzio dell'imputato non può più essere utilizzato, da solo, per escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione non può sanzionare l'esercizio del diritto di non rispondere.
  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante delle condotte dell'interessato: non si tratta di riemettere un giudizio di responsabilità penale, ma di verificare se il comportamento del detenuto abbia gravemente e colposamente contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità che ha determinato la custodia.
  • Frequentazioni ambigue o contiguità con soggetti appartenenti a organizzazioni criminali possono ostare al riconoscimento dell'indennizzo se emerge una concausalità con l'adozione della misura cautelare (cioè se tali frequentazioni hanno contribuito, anche se solo a livello indiziario, a giustificare la custodia).
  • Condotte come l'emissione di fatture false, pur non essendo necessariamente prova della consapevolezza del reato associativo, possono essere valorizzate come comportamento gravemente colposo e idoneo a influire sulla valutazione circa la concessione dell'indennizzo, se risultano oggettivamente accertate e connesse alla formazione del quadro indiziario.
  • Il difensore che chieda l'indennizzo deve documentare e spiegare con precisione, in termini ex ante, come le condotte contestate non abbiano contribuito alla falsa rappresentazione di colpevolezza; memorie generiche o non specifiche possono rendere meno incisiva la posizione della parte richiedente.

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