Cassazione Penale, Sentenza n. 19398/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di concorso in furto continuato e pluriaggravato (artt. 99, 110, 624, 625 c.p.). Il motivo unico denunciava un'erronea applicazione della legge penale: il Tribunale avrebbe valutato erroneamente che la prescrizione fosse maturata nonostante per il furto pluriaggravato la pena edittale massima sia la reclusione fino a 10 anni (quindi termine massimo di prescrizione non ancora spirato), non avendo considerato le aggravanti ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione. Inoltre si censurava la gestione della recidiva reiterata specifica infra-quinquennale: il Tribunale l'avrebbe esclusa ma al contempo l'avrebbe utilizzata nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, vanificando l'operatività di un'attenuante; ciò integra incoerenza e errore di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il divieto per il pubblico ministero di proporre appello per le sentenze di proscioglimento relative a reati indicati dall'art. 550 c.p.p., precisando che il ricorso per cassazione è il mezzo esperibile. Ha stabilito che, ai fini del calcolo della prescrizione, devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 157, comma 2 c.p.), e che nella specie le aggravanti contestate in astratto potevano incidere sulla determinazione del tempo di prescrizione; quindi il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso (fatto consumato il 14/12/2016 il termine scadrebbe il 14/06/2029). Ha inoltre rilevato l'errore di diritto consistito nell'escludere la recidiva e, contemporaneamente, nell'ammetterne l'effetto paralizzante su un'attenuante nel bilanciamento delle circostanze: la recidiva, se rilevante, deve essere riconosciuta e applicata coerentemente, anche quando impedisca l'operatività di un'attenuante (richiamata Sez. U. n. 31669/2016). Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano in diversa composizione.
Norme richiamate
La norma, nella versione richiamata, limita la possibilità di appello del pubblico ministero contro determinate sentenze di proscioglimento; per i reati indicati (tra cui il furto pluriaggravato) il rimedio del pubblico ministero è il ricorso per cassazione.
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. p)
Modifica la disciplina dell'art. 593 c.p.p. e conferma l'esclusione dell'appello del pubblico ministero per specifiche fattispecie di proscioglimento, incidendo sul rimedio esperibile (cassazione).
Elenca le fattispecie per le quali il pubblico ministero non può proporre appello contro sentenze di proscioglimento; il furto pluriaggravato rientra tra queste ipotesi.
Stabilisce che, ai fini del calcolo della prescrizione, si deve tener conto anche delle circostanze aggravanti ad effetto speciale; ciò incide sulla determinazione della pena massima teorica e quindi sul termine prescrizionale.
Regola il bilanciamento fra circostanze aggravanti e attenuanti; la pronuncia ricorda che la recidiva può agire anche paralizzando un'attenuante e pertanto deve essere riconosciuta e valutata coerentemente nel giudizio di bilanciamento.
Costituiscono le fattispecie e gli artt. contestati (concorso, furto e aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, nn. 5 e 7). In particolare le aggravanti di cui all'art. 625 erano rilevabili 'in astratto' e dovevano essere considerate ai fini prescrizionali.
Sez. U. n. 31669 del 23/06/2016 (Filosofi)
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio per cui la recidiva, quando rilevante, oltre ad aggravare la pena può paralizzare l'effetto di un'attenuante; pertanto va riconosciuta e applicata con coerenza nella motivazione.
Massime di principio
- Quando si calcola la prescrizione di un reato, devono essere considerate le aggravanti ad effetto speciale: esse contribuiscono a determinare la pena massima teorica e quindi il relativo termine prescrizionale.
- Se, in motivazione, le circostanze aggravanti sono astrattamente configurabili rispetto al fatto accertato, il giudice deve valutare il loro effetto anche ai fini della prescrizione; se non lo fa esplicitamente, la decisione può essere viziata e suscettibile di annullamento.
- La recidiva deve essere trattata in modo coerente: non è ammissibile escluderla dal novero delle circostanze rilevanti e al tempo stesso utilizzare il suo effetto per neutralizzare un'attenuante; il giudice deve chiarire se la recidiva è riconosciuta e in che modo incide sul bilanciamento delle circostanze.
- Per il pubblico ministero, dopo le modifiche normative richiamate, il rimedio contro determinate forme di proscioglimento è il ricorso per cassazione e non l'appello; è importante verificare la sussistenza del rimedio esperibile prima di proporre impugnazioni.
- In presenza di errori di diritto sul calcolo della prescrizione o sulla valutazione della recidiva, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio del giudizio a diverso collegio per un nuovo esame.
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