Cassazione Penale, Sentenza n. 19310/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di merito denunciando che era stato indicato un teste a difesa che avrebbe riferito che la richiesta di produzione dei manufatti proveniva dalla ditta acquirente OVS tramite quel teste, circostanza idonea ad escludere il reato di ricettazione. Inoltre il ricorrente censura l'esclusione del teste decisa dai giudici di merito perchè il teste sarebbe stato erroneamente ritenuto irreperibile all'indirizzo di residenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte di appello di revocare l'ammissione del teste ritenuto irreperibile, applicando il principio secondo cui il giudice può revocare una prova testimoniale ammessa quando essa non sia più decisiva o sia incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (art. 495, comma 4, c.p.p.). La Corte ha dato rilievo all'attestazione del postino, atto proveniente da pubblico ufficiale, e ha osservato che il certificato di residenza prodotto dal ricorrente non poteva sovvertire tale attestazione senza l'azione di querela di falso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La richiesta delle parti civili di liquidazione delle spese per il grado di legittimità è stata respinta perché le parti civili non hanno effettivamente svolto nell'istruttoria di cassazione un'attività diretta a contrastare i motivi di impugnazione proposti.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata come titolo di reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile (ricettazione).
art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
Consente al giudice di revocare l'ammissione di una prova testimoniale già ammessa quando, rispetto al materiale probatorio acquisito o per ragioni di ragionevole durata del processo, la prova non sia più decisiva o sia divenuta inutile; la Corte lo ha applicato per giustificare l'esclusione del teste irreperibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità del ricorso, la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie; è stata applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano il rito camerale 'non partecipato' in Cassazione; richiamate per spiegare che, in tale rito, l'eventuale condanna delle parti civili alle spese di legittimità dipende dall'effettiva attività svolta in Cassazione per contrastare il ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020 (Vannuzzi) e Sez. 3, n. 20851 del 11/03/2015 (Zambelli)
Precedenti interpretativi utilizzati dalla Corte per confermare che la revoca di una prova testimoniale è lecita quando il teste si sottrae all'esame o la sua presenza determinerebbe indebite proroghe del processo.
Giurisprudenza: Sezioni Unite penali n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
Principio richiamato secondo cui, nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile ottiene la liquidazione delle spese di Cassazione solo se abbia effettivamente svolto attività diretta a contrastare il ricorso; qui la parte civile non ha fornito tale contributo.
Massime di principio
- Il giudice può revocare l'ammissione di un teste già ammesso se la sua comparizione divenuta impossibile o la sua irreperibilità prolungata renderebbe la prova inutile o incostituente rispetto alla ragionevole durata del processo.
- Le attestazioni rese da pubblici ufficiali (es. postino che dichiara l'irreperibilità) hanno presunzione di attendibilità e, per essere contestate, richiedono strumenti specifici come la querela di falso.
- La mera produzione di un certificato di residenza non è sufficiente a superare un atto formale pubblico che attesti l'irreperibilità del teste; il difensore deve adottare tempestive e adeguate azioni processuali per garantire la presenza del teste.
- In cassazione, se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nel rito camerale 'non partecipato', le parti civili ottengono la liquidazione delle spese di legittimità solo se dimostrano di aver effettivamente svolto attività volta a contrastare i motivi di impugnazione; richieste generiche di inammissibilità non sono sufficienti.
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