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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19311/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 16/12/2024 che aveva rigettato il reclamo contro il decreto di espulsione del Magistrato di sorveglianza del 14/10/2024 adottato ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che l'espulsione sarebbe incompatibile con la tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU (richiamando anche l'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e le modifiche apportate dal cosiddetto decreto Cutro), lamentando l'esistenza di legami familiari in Italia (una cugina) e in Francia (una sorella), di minacce subite in Marocco e la pendenza di altri procedimenti penali che ostacolerebbero il diritto di difesa.

La decisione

Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente segnalato l'assenza di prove della presenza della presunta congiunta in Italia e, dunque, non sia possibile ravvisare un'ostatività all'espulsione fondata su esigenze familiari tutelate dall'art. 8 CEDU. Le allegazioni del ricorrente sono state giudicate meramente confutative e insufficienti, i riferimenti alle minacce sono generici e la pendenza di procedimenti penali non impedisce l'espulsione dato che il diritto di difesa può essere esercitato anche mediante i permessi di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286/1998. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)

    Disciplina l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Nel caso di specie è stata applicata come base legale del provvedimento impugnato.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998 (limiti all'espulsione come misura alternativa) e modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Cutro

    Nonostante le modifiche normative (abrogazioni parziali), la disposizione deve essere interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU: l'espulsione non può essere disposta se si traduce in un'ingerenza nella vita privata e familiare. Tuttavia, l'accertamento di tale ostatività richiede elementi probatori concreti.

  • art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Protegge la vita privata e familiare. La Corte ha ribadito che l'espulsione come misura alternativa non può essere applicata quando lede tali diritti, secondo la giurisprudenza sovranazionale; ma l'effetto impeditivo opera solo se l'interferenza è dimostrata concretamente.

  • Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024 (Cassazione, Grami) - richiamo giurisprudenziale

    «l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU»

    Conferma il principio che l'espulsione alternativa è incompatibile con l'art. 8 CEDU quando comporta ingerenze nella vita privata/familiare; resta però necessario un concreto accertamento del nesso e dell'effettiva esistenza del legame familiare.

  • art. 17 d.lgs. n. 286/1998 (permessi per svolgere atti di difesa)

    Garantisce che l'esercizio del diritto di difesa in procedimenti penali può essere assicurato mediante permessi (anche in caso di espulsione), circostanza ritenuta dalla Corte idonea a mitigare l'asserito pregiudizio alla difesa dedotto dal ricorrente.

Massime di principio

  • L'onere di provare l'esistenza di legami familiari stabili e la concreta possibilità che l'espulsione interferisca con la vita privata/familiare grava sul ricorrente: mere dichiarazioni non comprovate non sono sufficienti.
  • L'espulsione come misura alternativa può essere vietata se è dimostrabile che lede i diritti di cui all'art. 8 CEDU, ma ciò richiede valutazioni concrete e comprovate dalla prova.
  • Dichiarazioni generiche circa minacce subite all'estero non bastano per escludere l'espulsione: occorrono elementi specifici e verificabili circa il rischio personale in caso di rimpatrio.
  • La pendenza di procedimenti penali in Italia non costituisce, di per sé, un ostacolo insormontabile all'espulsione, poiché il diritto di difesa può essere tutelato anche attraverso permessi regolati dall'art. 17 d.lgs. n. 286/1998.
  • Le modifiche normative (es. decreto Cutro) non eliminano il controllo di conformità alle garanzie euro‑compatibili: anche dopo le riforme amministrative e legislative lo scrutinio ai sensi dell'art. 8 CEDU rimane centrale.
  • Il giudice valutatore deve motivare in modo concreto e documentato l'esistenza o l'assenza di radicamento familiare: la mancata produzione di prove documentali può giustificare il rigetto delle eccezioni oppose dallo straniero.

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