Cassazione Penale, Sentenza n. 19307/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorrente ha censurato la responsabilità per carenza di prova circa l'effettivo utilizzo della carta PostePay risultata a suo nome, la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (contestazione della responsabilità e doglianza sulle attenuanti/quantificazione della pena), confermando sostanzialmente la ricostruzione di fatto dei giudici di merito; ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla decisione circa l'applicabilità delle pene sostitutive (richiesta di sostituzione della pena) e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto, rilevando che il divieto introdotto dall'art. 61-bis legge 689/1981, come modificato dal d.lgs. 150/2022, non si applica ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma (principio della norma più favorevole ex art. 2 c.p.). Ha altresì dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., poiché l'annullamento riguarda solo questioni sanzionatorie.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato (truffa); è il titolo di reato che ha portato alla condanna confermata in fatto.
art. 20-bis cod. pen.
Riferimento alla disciplina delle pene sostitutive rispetto a pene detentive brevi; la sua compatibilità con la sospensione condizionale è stata posta in discussione nei motivi relativi alla sostituzione della pena.
art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede il divieto di applicare pene sostitutive quando è concessa la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che tale divieto, introdotto/modificato dal d.lgs. 150/2022, non possa essere applicato retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la normativa (tra cui art. 61-bis legge 689/1981) introducendo limiti all'applicabilità delle pene sostitutive; la Corte ha stabilito che, per fatti commessi prima della modifica, si applica la norma più favorevole.
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Principio di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo (lex mitior); è stato invocato per escludere l'applicazione retroattiva del divieto di pene sostitutive.
art. 624, comma secondo, cod. proc. pen.
Previene l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quando l'annullamento riguarda solo la determinazione delle sanzioni; la Corte ha dichiarato irrevocabile la condanna nel merito poiché l'annullamento ha riguardato esclusivamente le sanzioni sostitutive.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina libero apprezzamento dei fatti fatto dal giudice di merito salvo illogicità manifesta: le censure puramente ricostruttive sono spesso inammissibili.
- La valutazione delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito non richiede l'enumerazione di ogni elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che siano indicati gli elementi ritenuti decisivi.
- In caso di successione di leggi penali nel tempo si applica la norma più favorevole (art. 2 c.p.): una modifica che peggiora l'accesso a misure sostitutive non può essere imposta per fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
- Se la Cassazione annulla solo su questioni sanzionatorie e rinvia, l'affermazione di responsabilità può diventare irrevocabile (art. 624 c.p.p.); il rinvio riguarda esclusivamente la determinazione/ sostituzione della pena.
- Nelle ipotesi che coinvolgono l'uso di strumenti di pagamento intestati all'imputato, una pluralità di elementi indiziari coerenti può essere ritenuta sufficiente per l'affermazione di responsabilità anche in assenza di riscontri peritali o di perquisizioni dirette, purché la motivazione sia adeguata e non illogica.
Testo integrale
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