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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19314/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il GIP ha sollevato conflitto perché il Tribunale di Roma, rilevata la mancata notifica del decreto penale di condanna ad uno dei codifensori, aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato (pur notificato regolarmente all'altro difensore) e aveva restituito gli atti al GIP. Il GIP ha contestato che tale annullamento costituisce una indebita regressione del procedimento: l'opposizione al decreto penale proposta da un codifensore e la contemporanea richiesta di giudizio immediato da altro codifensore avrebbero sanato l'eventuale nullità della notifica e non giustificavano la rinnovazione della competenza del GIP.

La decisione

La Corte ha dichiarato la sussistenza del 'caso analogo' ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale fosse abnorme perché ha determinato un'ingiustificata regressione al GIP: l'omessa notifica del decreto penale al difensore è sanata dall'opposizione presentata dal difensore di fiducia (richiamando la giurisprudenza e gli artt. 183 co.1 lett. a) e b)), pertanto non risultava sussistere un vizio che giustificasse l'annullamento del decreto di giudizio immediato. Conseguentemente la Corte ha attribuito la competenza al Tribunale di Roma e disposto la trasmissione degli atti allo stesso.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di conflitto per 'caso analogo' tra G.i.p. e Tribunale: la regola di prevalenza del Tribunale non si applica se la decisione di quest'ultimo è un provvedimento abnorme non consentito dal sistema processuale.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. a) e lett. b)

    L'omessa notifica del decreto penale è sanata dall'opposizione presentata dal difensore, sia perché la parte ha accettato gli effetti dell'atto nullo, sia per l'equiparazione dell'opposizione a mezzo di impugnazione.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Il termine previsto dall'art. 461 non è rilevante nel caso in cui l'opposizione sanatoria sia stata proposta: l'opposizione presentata dal difensore non è soggetta all'osservanza del termine in tale ipotesi.

  • Sez. 1, n. 18897 del 21/03/2019 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la decisione del Tribunale che si concreta in provvedimento abnorme non può prevalere e legittima il G.i.p. a sollevare conflitto; tali provvedimenti legittimano ricorso per cassazione ma non si impongono al G.i.p.

  • Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015 (Confl. comp. in proc. Atanasova e altro)

    Conferma ammissibilità del caso analogo quando il Tribunale annulla il decreto di giudizio immediato per vizi formali e restituisce gli atti al G.i.p., configurando una indebita reinvestitura di competenza.

  • Sez. 3, n. 6330 del 23/01/2023 (Califano)

    Affermata la sanatoria dell'omessa notifica del decreto penale qualora il difensore non eccepisca tale nullità nell'atto di opposizione.

  • Sez. 5, n. 43757 del 21/09/2010

    Chiarisce che il decreto penale è atto di un procedimento a contraddittorio differito ed eventuale e che l'opposizione produce una duplice sanatoria ai sensi dell'art. 183 co.1 lett. a) e b).

  • Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019 e Sez. 3, n. 22768 del 11/04/2018 (Gualtieri, Monticciolo)

    Confermano il principio che l'opposizione al decreto penale, una volta proposta, sanifica l'omessa notifica e non è assoggettata al termine di cui all'art. 461 in questa fattispecie.

Massime di principio

  • Se il decreto penale di condanna non è stato notificato a uno dei difensori ma un codifensore presenta opposizione, l'omessa notifica è in linea di principio sanata dall'opposizione (art. 183 co.1 lett. a) e b)).
  • La proposizione dell'opposizione da parte del difensore di fiducia impedisce che l'omessa notifica del decreto penale implichi la nullità insanabile o la necessità di rinnovare la notificazione.
  • Un provvedimento del Tribunale che annulla il decreto di giudizio immediato e restituisce gli atti al G.i.p., quando l'unico vizio è l'omessa notifica del decreto penale già sanata, può essere considerato abnorme e determinare un conflitto di competenza risolvibile a favore del Tribunale o, come qui, con declaratoria di competenza del Tribunale stesso.
  • In caso di contrasto tra G.i.p. e Tribunale è possibile qualificare la fattispecie come 'caso analogo' ai sensi dell'art. 28 co.2, specialmente quando il provvedimento del Tribunale determina una regressione ingiustificata del procedimento.
  • Prima di disporre la nullità di atti processuali o la restituzione degli atti per rinnovazioni, verificare se la parte ha esercitato rimedi impugnatori (es. opposizione) che, secondo la giurisprudenza consolidata, sanano la nullità formale.
  • Nella gestione pratica, accertare sempre: a) a chi è stato notificato il decreto penale; b) se è stata proposta opposizione e da chi; c) se nell'opposizione è stata eccepita la nullità. Se l'opposizione è stata proposta dal difensore di fiducia, la possibilità di rinnovare la notificazione è limitata.

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