Cassazione Civile, Sentenza n. 8510/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che, in esito a rinvio dalla Cassazione, ha confermato la responsabilità disciplinare del notaio per fatturazioni irregolari (2013-2014) finalizzate all'evasione fiscale e per l'uso abituale di procacciatori di clienti, e ha applicato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi. Il ricorrente contestava: (1) il rigetto dell'attenuante del ravvedimento operoso nonostante la riformulazione delle parcelle e il pagamento delle imposte; (2) l'erroneo richiamo a precedenti giurisprudenziali e la tesi che l'attenuante non sarebbe stata applicabile d'ufficio; (3) l'erronea condanna alle spese per l'intero giudizio nonostante uno dei tre addebiti fosse risultato infondato, chiedendo compensazione delle spese. Inoltre eccepiva la prescrizione dell'azione disciplinare.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, rilevando che la prescrizione era stata interrotta da precedenti decisioni della Cassazione che avevano accertato la responsabilità disciplinare e quindi la decorrenza del termine si era già arrestata. Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché non ha adeguatamente contestato la motivazione della Corte d'Appello: la riformulazione delle fatture e il pagamento al fisco hanno eliminato le conseguenze solo nel rapporto con il fisco e non hanno riparato gli effetti lesivi sugli altri interessi offesi (in particolare la concorrenza tra notai) né hanno inciso sull'altro illecito consistente nell'uso di procacciatori. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attenuante del ravvedimento operoso richiede l'eliminazione delle conseguenze dannose dell'infrazione o la riparazione integrale del danno; in caso di condotta plurioffensiva la riparazione deve riguardare tutti gli interessi offesi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse perché contestava un'ipotesi che la Corte di Appello aveva esaminato solo in via ipotetica. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la liquidazione delle spese è rimessa al giudice di merito e la Corte d'Appello ha correttamente posto a carico del ricorrente le spese dell'intero processo in relazione all'esito complessivo. Conclusivamente il ricorrente è stato condannato a rifondere al controricorrente le spese di giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi e percentuale forfettaria del 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Il ricorso è stato dunque rigettato.
Norme richiamate
Legge notarile, art.147, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c)
Base normativa per l'accertamento della responsabilità disciplinare contestata al notaio (fatturazione errata, evasione fiscale, uso di procacciatori).
Legge notarile, art.144
Disciplina dell'attenuante del ravvedimento operoso: riconoscibile solo se il responsabile si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno; in caso di plurioffensività la riparazione deve riguardare tutti gli interessi offesi.
Legge notarile, art.146
L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni.
Stabilisce il termine quinquennale di prescrizione e che la prescrizione è interrotta da atti procedimentali e da decisioni che applicano una sanzione; la Corte ha ritenuto che precedenti pronunce della Cassazione abbiano interrotto la prescrizione.
Codice di procedura civile, artt. 91 e 92
Principi relativi alla liquidazione delle spese di lite e al potere discrezionale del giudice di merito di compensare le spese in caso di soccombenza reciproca; la cassazione non sindaca la valutazione discrezionale se adeguatamente motivata.
Codice di procedura civile, art.384 e art.360
Riferimenti processuali utilizzati per inquadrare i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto) e i limiti di sindacabilità della Corte di legittimità; la Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili o infondate per mancato confronto con le motivazioni del giudice di merito.
D.P.R. 115/2002, art.13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione ai presupposti per il versamento (richiesta/tributo) collegata alla condanna alle spese di giudizio; la sentenza ne prende atto in sede di liquidazione.
Massime di principio
- L'attenuante del ravvedimento operoso richiede l'eliminazione delle conseguenze dannose o la riparazione integrale del danno: se la riparazione riguarda solo uno degli interessi offesi (es. il fisco) e non altri (es. concorrenza), l'attenuante può essere esclusa.
- Comportamenti sistematici, reiterati e di lunga durata, che producono effetti gravi (distorsione della concorrenza, pregiudizio al decoro della professione) ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In materia disciplinare la prescrizione è interrotta non solo dall'apertura del procedimento ma anche dalle decisioni giudiziarie che applicano sanzioni; pronunce di Cassazione che incidono sulla responsabilità interrompono la prescrizione e fermano la decorrenza dei termini, fatto salvo il limite decennale.
- La ripartizione delle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione non sostituisce tale valutazione se ben motivata, soprattutto in ipotesi di soccombenza reciproca o esito parziale favorevole a una parte.
- In cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni del giudice di merito: censure che non affrontano direttamente la motivazione sottostante sono spesso dichiarate inammissibili.
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