Cassazione Civile, Sentenza n. 8511/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento disciplinare della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Sardegna che aveva comminato al notaio Carta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi in relazione a tre addebiti: 1) violazione dell'art.147 lett. a) legge notarile (condotta lesiva della dignità, reputazione e del decoro della categoria); 2) violazione dell'art.147 lett. b) legge notarile con riferimento alle violazioni non occasionali dell'art.31 lett. a), b), f) del codice deontologico (uso di procacciatori, prestazioni presso terzi, violazione del dovere di imparzialità); 3) violazione dell'art.147 lett. b) con riferimento agli artt.14 lett. b), 36 e 37 del codice deontologico per prestazioni frettolose, mancata personalità della prestazione e insufficiente cura nella compilazione degli atti. Tra le censure in cassazione rilevano anche questioni di competenza istruttoria tra Consigli notarili, valutazione delle presunzioni e mancato esame di circostanze e attenuanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art.147 lett. a) L. n. 89/1913) ritenendo che la Corte d'appello non abbia specificamente individuato condotte materiali concretamente riferibili alla lett. a), limitandosi a farne discendere automaticamente la violazione dalle contestate violazioni della lett. b). Per il resto i motivi principali sono stati rigettati; alcuni motivi (n.9, n.10, n.11) sono stati dichiarati assorbiti in ragione dell'accoglimento del secondo motivo. L'ordinanza impugnata è stata cassata nella parte ritenuta viziata e la causa rinviata alla Corte d'Appello per nuovo esame conforme al principio espresso dalla Cassazione
Norme richiamate
art. 147 L. n. 89/1913 (Legge notarile) lett. a)
"chi compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e il prestigio della classe notarile"
La Corte afferma che la lett. a) tutela un interesse distinto rispetto alla lett. b) e richiede una specifica individuazione delle condotte materiali che ledono dignità/decoro; non è sufficiente desumerla automaticamente da violazioni deontologiche generiche
art. 147 L. n. 89/1913 (Legge notarile) lett. b)
"viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale"
Sanziona violazioni ripetute del codice deontologico; la Corte d'appello può accertare la reiterazione sulla base di elementi probatori e presuntivi purché adeguatamente motivati
art. 144 L. n. 89/1913 (attenuanti disciplinari)
La Corte territoriale aveva escluso le attenuanti per la reiterazione e l'entità del danno; la Corte di Cassazione ha ritenuto le questioni inerenti le attenuanti assorbite dall'accoglimento del motivo principale
art. 153 L. n. 89/1913
Interpretata dalla Cassazione nel senso che l'iniziativa disciplinare può essere promossa non solo dal Consiglio di iscrizione ma anche dal Consiglio del luogo in cui il fatto è stato commesso, implicando per quest'ultimo un potere istruttorio preliminare funzionale all'azione disciplinare
artt. 93, 93-bis, 93-ter L. n. 89/1913
Richiamati con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo dei consigli notarili: la Corte precisa che il potere istruttorio del Consiglio del locus commissi delicti è coerente con le norme che attribuiscono a ciascun consiglio funzioni di vigilanza e promozione dell'azione disciplinare
art. 2729 c.c.
Norma sulle presunzioni: la Corte ricorda che la censura in cassazione richiede che il giudice di merito abbia fondato il suo ragionamento su presunzioni non gravi, precise e concordanti per poter essere sindacate; il riesame della valutazione presuntiva è limitato se la motivazione è congrua
art. 360 c.p.c. (norme sui motivi di cassazione)
Usato come base formale delle censure (n.3 sulla violazione di norme e vizio di motivazione, n.4 sulla nullità per violazione delle norme di motivazione, n.5 su omesso esame di fatto decisivo); la Corte applica i parametri di ammissibilità e le distinzioni tra argomentazioni e fatti decisivi
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata pronuncia su motivo relativo all'eccessività della sanzione; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita o inammissibile secondo le regole di cui all'art.360
art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente circa il rigetto delle attenuanti; la Cassazione ha ritenuto la censura assorbita dall'accoglimento del motivo principale
Articoli del codice deontologico dei notai (art. 31 lett. a), b), f); art. 14 lett. b); art. 36; art. 37; art. 47 comma 2)
Contestati come violati dal notaio: la Corte d'appello aveva ritenuto la violazione non occasionale di tali norme sulla base di un quadro indiziario (numero e concentrazione di atti fuori distretto, luoghi e tipologia delle sedi, tipologia degli atti); la Cassazione non ha censurato in blocco la valutazione di merito purché motivata
Regola 2 dei protocolli notarili
Richiamata dal ricorrente come giustificazione dell'utilizzo di ausiliari per attività istruttorie preliminari; la Corte ha ritenuto che la semplice menzione della regola non costituisce un fatto decisivo non esaminato se non supportata da elementi concreti
Massime di principio
- Il potere istruttorio preliminare può spettare, oltre che al Consiglio di iscrizione, anche al Consiglio del luogo in cui si è commesso il fatto (art.153 L.not.), perché l'istruttoria è strumentale all'iniziativa disciplinare
- Le fattispecie delle lett. a) e b) dell'art.147 L.not. tutelano interessi distinti: per applicare la lett. a) occorre individuare specifiche condotte materiali che ledono dignità/decoro, non basta desumerla automaticamente da violazioni deontologiche (lett. b)
- La prova indiziaria è ammessa ma il giudice di merito deve motivare la scelta delle presunzioni e dimostrare che esse sono gravi, precise e concordanti; tale valutazione discr zionale è sindacabile in cassazione solo se manca motivazione o viola i paradigmi dell'art.2729 c.c.
- La censura per omesso esame ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto concreto e decisivo per il giudizio; argomentazioni generiche o ricostruzioni alternative non sono sufficienti
- Se la Corte di legittimità accoglie un motivo che riguarda la motivazione o l'applicazione di norme sanzionatorie (es. art.147 lett. a), la decisione viene cassata e la causa rinviata al giudice di merito per nuovo esame e, se del caso, per rivalutare la sanzione e l'eventuale applicazione delle attenuanti
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