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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8514/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha dichiarato prescritto il credito reclamato dal Costantini per il corrispettivo dei lavori eseguiti fino al 1998. La questione centrale è se il "consuntivo di spesa e situazione contabile generale" datato 28.1.2008 e ricevuto il 9.5.2008 fosse idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c. Il ricorrente deduce inoltre: (i) che la clausola finale del consuntivo ("Modalità di pagamento da convenirsi di comune accordo entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento di questo documento") costituisse una chiara manifestazione di volontà di ottenere il pagamento; (ii) che la Corte d'Appello abbia deciso di propria iniziativa sulla efficacia interruttiva del consuntivo senza coinvolgere le parti; (iii) che sia stato omesso l'esame di un documento del 28.7.2008 contenente intimazione a procedere giudizialmente; (iv) che i lavori eseguiti negli anni successivi (1999, 2000, 2006) fossero in continuità con quelli fino al 1998, spostando il dies a quo della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo (la Corte d'Appello ha valutato la idoneità giuridica del consuntivo come atto interruttivo e ciò rientrava nella questione già dibattuta tra le parti), infondato il primo motivo (la clausola sul concordare le modalita' di pagamento non prova una inequivoca richiesta di pagamento tale da interrompere la prescrizione), inammissibile il terzo motivo (il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato la decisività e la contestualizzazione processuale del documento del 28.7.2008) e inammissibile il quarto motivo (la presunta continuità dei lavori è questione di fatto non sindacabile in Cassazione). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio liquidate in €4.300,00 per compensi più €200,00 per esborsi e 15% di spese generali, e ad eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; nel caso sono stati invocati i nn. 3 e 4 (violazione di norme e nullità per omesso esame). La Corte ha esaminato la compatibilità dei motivi con tali parametri e ha dichiarato alcuni infondati o inammissibili.

  • art. 2943 c.c.

    Regola sull'interruzione della prescrizione: occorre un atto idoneo ad interromperla. La Corte ha ritenuto che il consuntivo del 9.5.2008 non contenesse una inequivoca manifestazione di volontà di ottenere il soddisfacimento del credito, per cui non ha efficacia interruttiva.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Norme sull'interpretazione dei negozi giuridici; il ricorrente deduceva che la clausola sul pagamento dovesse essere interpretata come richiesta di pagamento. La Corte ha ritenuto tale clausola insufficiente a dimostrare la volontà di esigere il credito.

  • artt. 2934, 2935, 2946, 2947 c.c.

    Norme del codice civile relative alle obbligazioni, ai termini e agli effetti della notifica e della prescrizione; citate nel contesto della valutazione della decorrenza e dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 183, comma 4 c.p.c.

    Riguarda i poteri del giudice di merito in fatto e in diritto; il ricorrente lamentava decisione di ufficio della Corte d'Appello, ma la Cassazione ha ritenuto che l'esame dell'idoneità giuridica del consuntivo rientrasse nella questione già sollevata dalle parti.

  • art. 359 c.p.c.

    Norma sulle funzioni della Corte d'Appello e sui relativi poteri; citata a sostegno della censura per presunta decisione d'ufficio, poi ritenuta infondata.

  • art. 115 c.p.c.

    Disciplina l'attività istruttoria e i limiti del potere officioso del giudice; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la denuncia di violazione ex art.115 richiede la prova che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamata tra le garanzie costituzionali del processo, in connessione con l'eventuale decisionalità d'ufficio; la Corte ha ritenuto comunque rispettate le regole del contraddittorio sui punti decisivi già discussi.

  • art. 111 Cost.

    Richiama il diritto al giusto processo; citata tra le norme costituzionali richiamate nelle doglianze sulla decisione d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma procedurale sui contributi unificati: la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Per interrompere la prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c. è necessaria un'azione/documento che manifesti in modo inequivoco la volontà di ottenere il pagamento (es. intimazione formale, atto giudiziario). Un mero consuntivo o una lista di lavori senza espressa richiesta di pagamento può non essere sufficiente.
  • Clausole generiche che rinviano ad accordi o a future determinazioni sulle modalità di pagamento (es. "modalità di pagamento da convenirsi entro 10 giorni") non sostituiscono una chiara intimazione di pagamento e quindi possono non interrompere la prescrizione.
  • Se la questione sull'efficacia interruttiva di un documento è stata espressamente discussa tra le parti, il giudice di merito può valutare d'ufficio la idoneità giuridica del documento senza configurare indebita decisione di ufficio; diversamente la parte deve essere messa in condizione di replicare.
  • L'omesso esame di un documento da parte del giudice integra vizio deducibile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra che il documento era stato rappresentato nel processo, che il suo contenuto era decisivo e che la mancata considerazione ha inciso sulla decisione.
  • La qualificazione della "continuità" tra prestazioni svolte in anni diversi è tipicamente questione di fatto/merito: la Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di fatto contrarie a quelle di merito salvo errori di diritto evidenti.
  • Per tutelare efficacemente crediti prescrivibili è consigliabile inviare intimazioni formali (raccomandata A/R, PEC, atto giudiziario) contenenti espressa richiesta di pagamento e termine, in modo da creare un documento idoneo ad interrompere la prescrizione.

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