Cassazione Civile, Sentenza n. 8517/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I Salmini Sturli impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato la loro eccezione di usucapione relativa all'immobile catastale foglio 16 particella 1753 sub 6, chiedendo la declaratoria di acquisto per usucapione e la condanna al rilascio. I ricorrenti contestano, tra l'altro, l'ammissibilità della domanda del resistente, vizi motivazionali della sentenza in ordine alla valutazione del possesso utile per l'usucapione e l'omessa considerazione della qualità di aventi causa dei ricorrenti (donazioni dalla madre Viola Gabriella). Il tema giuridico centrale è se il periodo di possesso anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione del figlio naturale possa essere computato ai fini dell'usucapione dei beni ereditari e se il figlio riconoscibile possa compiere atti idonei a interrompere l'usucapione prima del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, rilevando gravi vizi argomentativi della motivazione della Corte d'appello, ha cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. La Corte di legittimità ha formulato e imposto al giudice di rinvio il seguente principio di diritto: il figlio nato fuori dal matrimonio, se già riconoscibile in base alla legge vigente all'apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione; per l'idoneità dell'atto interruttivo non è necessario aver acquisito formalmente la qualità di erede, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario. Conseguentemente la decisione di merito è annullata e la causa deve essere riesaminata alla luce di tale principio.
Norme richiamate
richiamata in relazione alla revocazione del testamento per nascita di figlio; la Corte ha ricordato l'applicazione della norma anche quando l'accertamento giudiziale della filiazione è successivo rispetto al testatore che ha testato nella consapevolezza di avere un figlio
norma procedurale richiamata come base del procedimento esperito dai Salmini Sturli volto alla restituzione dell'immobile consegnato per errore dal custode
richiamato implicitamente come disciplina generale dei requisiti dell'usucapione (possessione continuata, pacifica, non interrotta)
richiamato in relazione agli atti che determinano l'interruzione civile della usucapione
richiamato in relazione alla disciplina della prescrizione e del ruolo degli atti processuali quali atti interruttivi
art. 230 legge 19 maggio 1975 n. 151
richiamata nelle pronunce precedenti come norma che riguarda l'azione di riduzione e i figli adulterini; la Corte ha però distinto quella fattispecie dalla situazione oggetto del presente giudizio
richiamato nel ragionamento sulla inderogabilità del passaggio in giudicato per alcuni effetti successori e sui termini di esercizio dell'azione di accettazione
richiamato per affermare che l'impossibilità di far valere un diritto che sospende la prescrizione è solo quella di natura giuridica e non gli ostacoli di fatto (ignoranza del diritto)
menzionato nell'analisi delle ipotesi di sospensione della prescrizione e dei limiti degli ostacoli di fatto
art. 111 Cost.
richiamato in ordine al 'minimo costituzionale' della motivazione delle decisioni giudiziarie (complessità e sufficienza della motivazione)
citato storicamente per indicare che, secondo la disciplina vigente al tempo della morte, il figlio poteva essere già considerato successibile ex lege in certi casi
Massime di principio
- Il figlio nato fuori dal matrimonio che sia 'riconoscibile' in base alla legge vigente all'apertura della successione può compiere atti idonei a interrompere l'usucapione dei beni ereditari anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione; non è richiesta l'effettiva acquisizione formale della qualità di erede.
- Occorre distinguere tra il diritto di accettare l'eredità (che decorre effettivamente solo dopo il giudicato dell'accertamento dello status in certe vicende) e la capacità di porre in essere atti interruttivi della prescrizione/usucapione: questi ultimi possono essere esercitati già quando esiste un interesse concreto e ragionevole alla conservazione del patrimonio ereditario.
- La notifica di atti giudiziali idonei (es. domanda di petizione ereditaria, domanda di rilascio) e altre misure conservative possono valere come interruzione civile dell'usucapione anche se il richiedente non ha ancora formale qualità di erede purché sussista un interesse tutelabile.
- La valutazione sulla utilità del possesso ai fini dell'usucapione richiede un esame concreto: il possesso anteriore a una causa giuridica che impedisca l'esercizio dei diritti (es. mancata riconoscibilità del figlio prima di riforme che lo prevedevano) è inidoneo; ma se la legge rendeva il figlio già successibile alla morte del de cuius, il possesso può essere interrotto con atti idonei posti in essere dal figlio o da chi agisca per la tutela del patrimonio.
- Prassi consigliata in situazioni analoghe: procedere tempestivamente con atti processuali conservativi (denuncia di successione, domanda di petizione, richiesta di sequestro o iscrizione cautelare) e notifiche formali volte a interrompere la prescrizione/usucapione; documentare l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario e, se possibile, far valere tempestivamente la qualità di successibile.
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